- Conferimento funzioni dirigenziali negli EE. LL. - Delega.

Territorio e autonomie locali
27 Maggio 2003
Categoria 
14.02 Conferimento delle funzioni e valutazione
Sintesi/Massima 

- Legittimità conferimento incarichi Direttore Generale e Dirigente Settore a libero professionista regolarmente iscritto ad albo professionale.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale un Ufficio Territoriale ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero l'esposto presentato da un consigliere di minoranza, concernente presunte illegittimità commesse da un Comune nel conferimento degli incarichi di direttore generale e di dirigente di un settore ad un libero professionista svolgente l'attività di avvocato, regolarmente iscritto all'Ordine.
Al riguardo, esaminata la documentazione trasmessa si ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni.
In merito al conferimento dell'incarico di direttore generale ad un professionista che svolge attività forense, si deve richiamare la norma contenuta nell'art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, disciplinante l'Ordinamento delle professioni di avvocato (e procuratore), che sancisce espressamente l'incompatibilità, salvo le deroghe ivi previste, tra l'esercizio della predetta professione e 'qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province e dei Comuni ..'. Da ciò discende l'impossibilità per un avvocato di continuare a svolgere attività professionale qualora lo stesso accetti il conferimento di un incarico retribuito da parte di una pubblica amministrazione.
Di recente è stata emanata la legge 25 novembre 2003, n. 339, contenente Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato, che ha confermato i divieti e i limiti per l'iscrizione all'albo degli avvocati di cui al richiamato R.D.L. 1578, anche per quei dipendenti di una pubblica amministrazione che ai sensi dell'art. 1, commi 56, 56bis e 57, della L. 662/1996. avessero optato per un rapporto di lavoro a tempo parziale al fine di poter esercitare la predetta professione.
Alla luce della normativa soprarichiamata, si fa presente che al fine dell'esclusione della causa di incompatibilità non rileva il fatto che il decreto di nomina all'incarico di direttore generale non preveda esplicitamente, come nel caso in esame, il vincolo di subordinazione tra l'ente ed il professionista, tenuto conto che l'esercizio delle funzioni di direttore generale implica imprescindibilmente l'incardinazione della figura nella struttura organizzativa dell'ente in un rapporto che è certamente di dipendenza funzionale dal sindaco ('secondo le direttive del sindaco') e di sovraordinazione funzionale nei riguardi dei dirigenti ('sovrintende alla gestione dell'ente'). E' da tenere presente, infatti, che il ruolo che lo stesso riveste di interfaccia tra gli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente e la loro realizzazione, affidata questa al personale dirigenziale, consente di collocarlo, anche se in posizione atipica, tra la dirigenza dell'ente. Egli, infatti, sovrintende all'attività dei dirigenti impartendo direttive e vigilando sull'osservanza e sull'attuazione delle stesse (v. sent. Cons. Stato 3/10/2002, n. 5216).
Da ciò discende che nella fattispecie in esame, come sostenuto dal Consiglio Nazionale Forense con parere del 3/10/2001, si configura una situazione di incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e l'assunzione dell'incarico di city manager.
Peraltro, non pare conforme al codice deontologico di categoria la circostanza che il citato professionista, nonostante l'assunzione dell'incarico, continui a svolgere la propria attività anche patrocinando soggetti parte in causa in procedimenti giurisdizionali contro il Comune.
Per quanto attiene, poi, all'attribuzione dell'incarico temporaneo di dirigente del terzo settore conferito al medesimo direttore generale, si deve considerare che con tale incarico si concretizza la coincidenza tra la posizione del soggetto cui sono affidate funzioni di supervisione e coordinamento della gestione amministrativa svolta dal personale dirigenziale, e soggetto che in qualità di dirigente è tenuto a rispondere al direttore medesimo, come previsto dall'art. 108, comma 1, del TUEL n. 267/2000.
Inoltre, si ritiene utile rammentare che l'attribuzione della responsabilità di un settore con i connessi poteri gestionali propri ed esclusivi del posto ricoperto, ivi compresi quelli di manifestare all'esterno la volontà dell'ente, può essere riconosciuta ad un soggetto esterno solo ricorrendo alle modalità assunzionali contenute nell'art. 110 del citato TUEL n. 267/2000, commi 1 e 2, che consentono l'incardinazione del soggetto nella struttura organizzativa dell'ente. In tal caso si viene ad instaurare, da parte dei soggetti incaricati, un rapporto di dipendenza nei confronti dell'amministrazione locale, tenuto conto che il trattamento economico spettante al professionista deve essere, a norma del comma 3 del medesimo art. 110, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali, eventualmente integrato, con provvedimento motivato di giunta, da una indennità ad personam, definita in stretta correlazione con il bilancio dell'ente. Qualsiasi altra modalità seguita per il conferimento delle predette funzioni non legittima l'esplicazione dei poteri di impegno e di rappresentatività esterna dell'ente con conseguente nullità degli atti assunti.
Da ultimo, relativamente allo svolgimento da parte dello stesso professionista anche delle funzioni di vicesegretario, unitamente ad un altro vicesegretario, si deve precisare che dette funzioni, qualora previste dal Regolamento, devono essere incardinate in un posto nella pianta organica dell'ente. L'atto di incardinamento deve avvenire secondo le disposizioni dell'art. 109, comma 1 del TUEL più volte richiamato, che stabilisce il meccanismo dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali.
Tanto si rappresenta in relazione alla richiesta formulata da codesto Ufficio Territoriale.