Giunte Comunali – Composizione
E' stato chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine alla legittimità della nomina, da parte di un sindaco, di sei assessori, come previsto dall'art. 20 dello statuto dell'ente.
Al riguardo, non sembra si possano condividere le argomentazioni formulate dal Sindaco, benché sia inconfutabile che il numero degli assessori dal medesimo nominati corrisponda a quello prescritto dall'art. 47 del T.U.O.E.L. 267/2000.
Ed invero, trattandosi di norma statutaria emanata nel 1992 in vigenza della legge 142 del 1990, la medesima deve considerarsi da tempo caducata per effetto dell'art. 33 della legge 81 del 1993, per il quale 'i Comuni adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto'.
Considerato che la citata legge 81 stabiliva (art. 23) che la giunta, per i Comuni dell'entità demografica del comune in questione, fosse composta dal sindaco e da un numero pari di assessori non superiore a quattro, deve ritenersi che la norma statutaria previgente, contrastando con la legislazione statale superveniens, sia caducata ope legis a decorrere dalla data indicata nel citato articolo 33 della legge 81.
Il nuovo regime in materia di composizione delle giunte introdotto dall'art. 11 della legge 265 del 1999, ora trasfuso nell'art. 47 del T.U.O.E.L., che consentirebbe, nel Comune, di determinare il numero degli assessori in misura non superiore a sei, potrà trovare applicazione soltanto previa adozione di apposite norme statutarie.
Fino all'adozione di queste ultime, sulla base di quanto dispone il comma 5 del citato art. 47, trova applicazione il regime transitorio ivi previsto che, per la tipologia demografica a cui appartiene il Comune, prescrive un numero di assessori non superiore a quattro.