Istituzione (cat. D), Trasformazione (da cat. C a cat. D) posti unici apicali.

Territorio e autonomie locali
16 Maggio 2003
Categoria 
15.01.03 Progressione orizzontale e verticale
Sintesi/Massima 

Enti minori dimensioni demografiche - Istituzione posti apicali da coprire mediante selezioni interne - Obbligo della riserva per l’accesso dall’esterno per copertura posti che si renderanno vacanti a seguito progressioni verticali interne - Trasformazione posti unici apicali di categoria C a cat. D.

Testo 

Si fa riferimento ad un quesito con il quale un Ente, nel fare conoscere che ha una popolazione di 1088 abitanti e non si trova in condizione strutturalmente deficitaria, ha chiesto sostanzialmente di conoscere se possa attuarsi la progressione verticale – in posti da istituire di categoria D – nei confronti dei due dipendenti titolari dei posti unici apicali di istruttore tecnico e istruttore aggiunto di segreteria, attualmente inquadrati nella posizione economica C3, cui, mediante decreto sindacale, sono state attribuite le funzioni di responsabili delle rispettive aree.
In particolare si domanda:
- se sia possibile la istituzione di due posti apicali di categoria D, rispettivamente di istruttore direttivo amministrativo e istruttore direttivo tecnico cat. D, prevedendo la copertura mediante selezioni interne per progressione verticale per il personale in servizio nella categoria inferiore;
- se, l'obbligo della riserva per l'accesso dall'esterno, anche in relazione alle sentenze della Corte Costituzionale, possa ritenersi assolto, qualora si preveda il concorso pubblico per i posti di categoria C, che si renderanno vacanti a seguito delle predette progressioni verticali interne;
- nell'ipotesi negativa, se possa darsi attuazione nella presente ipotesi, alle progressioni verticali interamente riservate agli interni, in applicazione dell'art. 4, comma 2, del C.C.N.L del 31.3.1999;
- infine, se risulti ancora possibile la diretta trasformazione dei posti unici apicali di categoria C nelle due aree tecnica e amministrativa in posti di cat. D, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 21 del D.P.R. 268/87 (integrato dall'art. 33 del D.P.R. 333/90), in base ai titoli di studio in possesso dei dipendenti interessati alla trasformazione.
Al riguardo, si è dell'avviso che l'ipotesi di progressione verticale del personale di cat. C, su posti di nuova istituzione in cat. D, con rinvio alla procedura selettiva pubblica per i posti che si rendono disponibili a seguito delle selezioni interne, non sembra percorribile poiché non conforme allo spirito della norma contrattuale, la quale sembra invece contenere il principio della simultaneità delle procedure concorsuali, sia pubbliche che interne, nell'ambito della prevista programmazione triennale del fabbisogno di personale.
Per quanto concerne la facoltà di riserva esclusiva agli interni, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. del 31.3.1999, va precisato che la stessa, proprio perché riferita a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente all'interno dell'ente, assume la caratteristica di normativa speciale, pertanto non può ritenersi utilizzabile in maniera generalizzata, poiché per la ordinaria e periodica riqualificazione dei dipendenti va applicata la disciplina delle progressioni verticali di cui all'art. 4, comma 1, del predetto contratto. Peraltro, anche in tal caso, si ritiene che tale previsione debba essere effettuata nel limite dei posti vacanti della dotazione organica della categoria che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno.
Si fa presente, infine, che l'applicazione della normativa di cui all'art. 21, comma 4, del D.P.R. 268/87, che consentiva la trasformazione dei posti unici apicali, relativamente agli enti fino ai 3000 abitanti, ancorchè fatta salva dall'art. 28 dal C.C.N.L. del 1°.4.1999, deve ritenersi disapplicata dall'art. 51 del C.C.N.L. del 14.9.2000, il quale ha previsto la cessazione degli effetti di tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego relativamente agli istituti del rapporto di lavoro, dalla data di entrata in vigore del medesimo contratto.
Ciò posto, considerata la modesta entità demografica dell'ente, si è dell'avviso che possa ritenersi assolto il rispetto delle nome contrattuali, nonché la conformità ai principi costituzionali, qualora si disponga, nell'ambito della programmazione triennale, la copertura di un posto mediante progressione verticale interna e l'altro attraverso procedura selettiva pubblica.