Conferimento incarico progettazione (importo inferiore 100.000 euro) mediante atto Giunta (senza preventiva pubblicità) - Individuazione diretta professionista fiducia, con successivo affidamento demandato funzionario responsabile Settore tecnico.

Territorio e autonomie locali
15 Maggio 2003
Categoria 
15.01.06 Conferimento e revoca degli incarichi
Sintesi/Massima 

Possibilità conferimento incarico progettazione (importo inferiore 100.000 euro) mediante atto Giunta (senza preventiva pubblicità) – Legittimità individuazione diretta professionista fiducia, con successivo affidamento demandato funzionario responsabile Settore tecnico (previa verifica requisiti relazione incarico da espletare) sensi quanto disposto art. 17, comma 12, L. n. 109/94 (modificato L. n. 166/2002).

Testo 

L'Assessore ai Lavori Pubblici di un comune ha chiesto di conoscere se alla luce di quanto disposto dall'art. 17 comma 12 della legge n. 109/94, come modificato dalla legge n. 166/2002, sia corretto quanto operato dall'Ente che, dovendo procedere al conferimento di un incarico di progettazione per un importo inferiore a 100.000 euro, ha provveduto con atto di Giunta, senza la preventiva pubblicità, ad individuare direttamente il professionista di fiducia, demandando al funzionario responsabile del Settore Tecnico il successivo affidamento, previa verifica dei requisiti in relazione all'incarico da espletare.
Al riguardo, occorre rilevare preliminarmente che le modifiche introdotte dalla legge 166/2002 alla citata legge n. 109/94 comportano una suddivisione degli affidamenti delle prestazioni ex art. 17, comma 1 della medesima legge, in tre nuove fasce di importi. Tali prestazioni, com'è noto, sono riferite alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale.
Invero il comma 12 del richiamato art. 17, come sostituito dall'art. 7 della legge 166/2002, prevede espressamente che per gli affidamenti di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro sia il responsabile del procedimento il soggetto attraverso il quale la stazione appaltante procede all'affidamento degli incarichi ai soggetti individuati al comma 1, lettere d), e), f), g), del medesimo articolo, di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.
Dalla nuova formulazione della norma, si evince che il soggetto competente alla scelta del professionista è l'Amministrazione mentre al responsabile del procedimento è demandata solo la successiva fase attinente all'affidamento vero e proprio.
La modifica legislativa è finalizzata a chiarire i dubbi interpretativi che precedentemente erano sorti sulla questione relativa agli affidamenti rientranti nella cosiddetta 'fascia fiduciaria', il cui importo sia quindi al di sotto della soglia comunitaria. La legge, infatti, non prevedendo procedure particolari da seguire presuppone l'esercizio di un potere discrezionale che si estrinseca nella scelta del professionista.
Ciò posto, si fa presente che l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con determinazione n. 30/2002 di cui si allega copia, ha ritenuto opportuno intervenire in merito avendo constatato nel comportamento delle stazioni appaltanti, l'esistenza di fatti quali l'assenza di idonea pubblicità, la mancata indicazione della motivazione in ordine alla scelta del professionista, nonché l'artificioso frazionamento degli incarichi al fine di procedere ad un affidamento fiduciario anziché utilizzare procedure concorsuali.
Con la citata determinazione è stato precisato che gli appalti relativi alla prima fascia sono affidati tramite il responsabile del procedimento a soggetti di fiducia delle stazioni appaltanti con la procedura della trattativa privata e delle prescrizioni previste dall'art. 62, comma 1 del D.P.R. 554/1999.
Quest'ultima norma prevede, per gli incarichi di cui si discute, una forma di pubblicità semplificata. Dispone, infatti, di dare 'adeguata pubblicità' all'esigenza di acquisire la prestazione professionale richiesta e di rendere noto l'affidamento dell'incarico con 'adeguate formalità', unitamente alle motivazioni della scelta effettuata.
Non sono pertanto esattamente definiti tempi e modi di dare pubblicità agli affidamenti in parola, né sono stabiliti precisi criteri di selezione che, comunque, oltre ad essere resi noti dalla stazione appaltante, dovranno sempre trovare riferimento nella verifica dell'esperienza e della capacità professionale del progettista, in relazione al progetto da affidare, come precisato dall'art. 17, comma 12, della medesima legge n. 109.
L'Autorità per la Vigilanza, con la richiamata determinazione n. 30/2002, ha ritenuto, altresì, che per la prima fascia relativa agli affidamenti fiduciari, nonostante la modifica legislativa, trovino applicazione i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza (C. Stato, Sez. V, 3 febbraio 1999, n. 112; C. Stato, Sez. V. 20 agosto 2001, n. 4466; C. Stato, Sez. V, 5 settembre 2001, n. 4673) e dall'Autorità medesima, contenuti in varie determinazioni dalla stessa elencate.
Secondo quindi i principi ormai consolidati l'Amministrazione, nella scelta del professionista, deve comunque rispettare i canoni di imparzialità e buona amministrazione e, come sostenuto dal Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 112/1999, deve motivare dando conto delle ragioni della preferenza accordata, in relazione agli indici di esperienza e specifica capacità professionale desunti dal curriculum del professionista prescelto, anche se non è richiesta una comparazione analitica e puntuale dei curricula di tutti i partecipanti sulla base di criteri predeterminati.