Facoltà assunzionali - Copertura posti unici organico mediante mobilità volontaria - Disapplicazione disposizioni art. 7, L. n. 3, del 16.1.2003.

Territorio e autonomie locali
15 Maggio 2003
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità disporre - nelle more emanazione D.P.C.M. (previsti art. 34, comma 11, L. n. 289, del 27.12.2002) - copertura posti unici organico (che si rendano vacanti)mediante mobilità volontaria (avviata con altro ente successivamente entrata vigore L. n. 3, del 16.1.2003), senza preventiva applicazione disposizioni contenute art. 7, medesima legge

Testo 

Un Ente ha chiesto di conoscere se, nelle more dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 34 della legge 27.12.2002, n. 289, sia possibile disporre la copertura di posti unici d'organico che si rendano vacanti nel corso del 2003, mediante mobilità volontaria (avviata con altro ente successivamente all'entrata in vigore della legge n. 3/2003), senza la preventiva applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 7, della legge 16.1.2003, n. 3, che ha introdotto l'art. 34-bis del d.lgs. 30.3.2001, n. 165.
Al riguardo, si rappresenta che, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 1440/9/SP del 17.3.2003, la disposizione introdotta dall'art. 7, della legge 16.1.2003, n. 3, non va riferita alle ipotesi di mobilità volontaria disciplinate dall'art. 30 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dai contratti collettivi.
Fatta salva l'eventuale normativa speciale emanata dalla Regione Sicilia, nell'ambito della propria potestà legislativa esclusiva.