Rimborsi spese- Rifusione delle spese legali sostenute da pubblici amministratori

Territorio e autonomie locali
14 Maggio 2003
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
- Rifusione delle spese legali sostenute da pubblici amministratori

Testo 

Sono state richieste precisazioni da un comune in merito alla rifusione delle spese legali sostenute da pubblici amministratori.
Si rappresenta al riguardo che non esiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente previste, invece, per i dipendenti comunali.
Al riguardo, si evidenzia che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 197 del 2000, ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma che prevede l'indennizzabilità degli oneri di difesa sopportati dai dipendenti, nel caso si trovino sottoposti ad un procedimento in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, all'esito del quale siano dichiarati esenti da responsabilità, e non anche di quelli sostenuti dagli amministratori.
La Corte ha argomentato, infatti, al riguardo, che la differenzazione di trattamento trova giustificazione nella diversità di rapporto che lega i dipendenti e gli amministratori all'ente: il rapporto di subordinazione, per i primi, un rapporto variamente configurato in dottrina ma comunque non di lavoro subordinato, per i secondi.
In linea con tale orientamento, la V sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n. 2242/2000, ha ritenuto che alla lacuna legislativa potesse ovviarsi con una norma di carattere generale applicabile in via analogica alla fattispecie in questione, che ha individuato nella disciplina civilistica del contratto di mandato stabilita dall'art. 1720, comma 2 del codice civile. In base a tale norma '.Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
L'Alto consesso ha comunque evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali della pretesa, la quale, in ultima analisi, postula l'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'amministratore in relazione al fatto generatore dell'esborso anticipato nel giudizio penale.
Ha, altresì, ribadito, con richiamo alla giurisprudenza ordinaria, che ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Pertanto, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato, questo Ministero ritiene praticabile la rifusione delle spese legali sostenute dagli amministratori se gli atti o i fatti dedotti in giudizio siano stati posti in essere nell'espletamento del mandato ed a condizione che il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato.
Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, da valutarsi ex post a conclusione del procedimento (cfr.: Corte di Cassazione, sez. I, sent. n. 15724 del 13/12/2000 e n. 54 del 03/01/02). In base all'orientamento della magistratura contabile e amministrativa (Corte dei Conti, sezioni riunite,18 giugno 1986, n. 501; TAR Lombardia, sez. III, 14 gennaio 1993, n. 14; TAR Piemonte, sez. II, 28 febbraio 1995, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13 gennaio 1994, n. 20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può pertanto essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio.
Il conflitto di interesse sussiste tutte le volte in cui l'ente locale ha assunto, in atti amministrativi o in sede giurisdizionale, una linea a tutela dei propri interessi totalmente o parzialmente diversa da quella dell'amministratore, ed in ogni caso in cui emerga obiettivamente una condizione conflittuale (così, ad esempio, nel caso in cui la condotta dell'amministratore, per risultando irrilevante in sede penale, abbia esposto l'ente ad una condizione pregiudizievole o comunque sfavorevole).
Si significa altresì che il rimborso, ove ammesso, non deve riguardare automaticamente ed integralmente tutte le spese dedotte dal richiedente, ma soltanto quelle essenziali e adeguatamente documentate, ritenute congrue dall'Amministrazione che ne dispone la rifusione per essere strettamente connesse alla difesa in giudizio.
Ne consegue che, seppure l'art. 96 del c.p.p. (norma di natura processuale) consente all'imputato la nomina di due difensori di fiducia, ciò non comporta automaticamente, nel caso di utilizzo di detta facoltà, che l'ente debba assumere la spesa complessiva. Anzi, in linea di massima, la limitazione del rimborso alle spese essenziali, giustifica la determinazione di rifondere gli oneri relativi ad un solo difensore.
Dovrà essere eventualmente il richiedente a comprovare la particolare complessità del procedimento penale, tale da giustificare il ricorso alla doppia difesa, e detta comprovazione dovrà essere ritenuta ragionevole e congrua dall'Amministrazione perché la stessa si determini conformemente.
Sugli aspetti generali del rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori locali per la difesa in giudizio innanzi alla Corte dei Conti, si osserva preliminarmente che la legge 20.12.1996, n. 639, di conversione del decreto legge n. 534/96, in tema di ordinamento della Corte dei Conti, ha introdotto nell'art. 3,dopo il comma 2, il comma 2-bis, il quale recita 'in caso di definitivo proscioglimento..le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza'.
La Corte dei Conti, con orientamento costante (cfr. le sentenze n. 283 del 21.10.1999 della sezione giurisdizionale della Basilicata e la sentenza n. 100 del 31.10.2000 della sezione giurisdizionale del Molise), ha chiarito che il rimborso delle spese di assistenza