- Controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio

Territorio e autonomie locali
14 Maggio 2003
Categoria 
02.03 Difensore Civico Comunale/Provinciale
Sintesi/Massima 

- Controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio

Testo 

In relazione al quesito di un Comune, che ha chiesto di conoscere se, ai sensi della nuova normativa e della modifica del titolo V della Costituzione, spetti ancora al Difensore Civico il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale, si fa presente quanto segue.
Come è noto, in occasione della riforma introdotta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione è stata sancita l'abolizione espressa dei controlli di legittimità sugli atti degli enti locali.
Circa le conseguenze pratiche della modifica costituzionale in esame, da una parte è stata sostenuta la tesi che il nuovo assetto costituzionale non possa comportare alcuna implicita abrogazione delle norme in materia, le quali, pertanto, restano ancora in vigore fino ad una esplicita pronuncia della Corte costituzionale ovvero ad un intervento del legislatore; dall'altra è stata affermata la tesi opposta, in base alla quale le leggi ordinarie che hanno disciplinato i controlli sugli atti degli enti locali, in quanto norme di attuazione del dettato costituzionale, risultano automaticamente abrogate. A tale ultima tesi ha aderito il Governo, raggiungendo sul punto un'intesa con le Regioni e le Autonomie locali, della quale il Consiglio dei Ministri ha preso atto nella seduta del 21 novembre 2001.
Invero, negli atti da cui risulta l'orientamento governativo non si fa espresso cenno al c.d. controllo eventuale di cui all'art. 127 del T.U.O.E.L., ovvero a quella forma di controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio affidata al difensore civico (laddove si menziona, invece, espressamente, il venir meno del controllo da parte del CO.RE.CO.); tuttavia la netta presa di posizione a favore della cessazione, in via di principio, dei controlli sugli atti amministrativi degli enti locali non sembra dare adito a dubbi circa l'abolizione del controllo di cui trattasi.
Lo stesso, infatti, a parere di questo ufficio, e nonostante qualche minoritario orientamento difforme in dottrina (si veda De Marzo Tomei, Commentario al nuovo T.U. degli enti locali, Padova, 2002, pag. 705, secondo cui il controllo eventuale esercitato dal difensore civico troverebbe ancora spazio nel nostro ordinamento, in quanto non potrebbe sfociare in un provvedimento impeditivo e, comunque, sarebbe posto in essere da un organo che non è regionale), non costituisce, per il profilo che interessa, una species particolare rispetto al controllo esercitato dal CO.RE.CO., dunque ne segue le sorti ed, alla pari di quest'ultimo, deve considerarsi cessato.