Gettoni di presenza - Differenzazione dei gettoni di presenza per i consiglieri in base alla attività lavorativa esercitata

Territorio e autonomie locali
14 Maggio 2003
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

Gettoni di presenza
- Differenzazione dei gettoni di presenza per i consiglieri in base alla attività lavorativa esercitata

Testo 

Sono stati richiesti chiarimenti in merito alla possibilità di incremento del gettone di presenza per i consiglieri comunali, differenziandolo in base alla attività lavorativa da questi esercitata.
Lo status degli amministratori locali disciplinato dal capo IV del decreto legislativo n. 267/2000, in merito alle variazioni dell'importo del gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, rimanda all'autonomia funzionale ed organizzativa riconosciuta agli enti locali dall'art. 82, comma 11 del T.U.E.L., la possibilità di eventuali modifiche da adottare con apposite delibere consiliari per i rispettivi componenti, a condizione che l'incidenza delle spese determinate dall'ente per indennità e gettoni di presenza, in applicazione delle disposizioni recate dal D.M. n. 119/2000, sulle spese correnti stanziate nel bilancio di previsione, non sia incrementata oltre al valore percentuale stabilito dalla tabella 'D' del citato D.M..
Si soggiunge, inoltre, che ai sensi del comma 2 dell'art. 82 sopra indicato, in nessun caso l'ammontare percepito nel mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco.
Considerato che il gettone previsto dalla legge è unico, non può essere operata una differenzazione di trattamento tra soggetti che appartengono alla categoria dei lavoratori dipendenti e soggetti che svolgono attività autonoma e/o professionale, salvo diverse disposizioni in vigore nella regione Sicilia.
Il trattamento economico degli amministratori locali ha la funzione di semplice ristoro per il tempo dedicato, per gli oneri comunque connessi all'espletamento della carica elettiva rivestita e per le funzioni esercitate nell'interesse della collettività, in base al principio generale della gratuità della funzione di amministratore e della inequiparabilità della stessa alla prestazione di alcuna attività lavorativa.