Permessi e licenze - Permessi spettanti agli assessori comunali e conseguente rimborso degli oneri

Territorio e autonomie locali
14 Maggio 2003
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

Permessi e licenze
- Permessi spettanti agli assessori comunali e conseguente rimborso degli oneri

Testo 

Sono stati posti alcuni quesiti in ordine ai permessi spettanti agli assessori comunali ed al conseguente rimborso degli oneri.
In particolare, è stato chiesto di conoscere se possono essere rimborsati gli oneri sostenuti dai datori di lavoro per le assenze dal servizio dei propri dipendenti, assessori comunali, per la partecipazione a sedute di consiglio comunale, commissioni consiliari e per l'esercizio del mandato nell'interesse dell'ente.
Al riguardo, si fa presente che, per quanto attiene alla carica assessorile, il comma 3 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede il diritto di assentarsi dal servizio al fine di partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
In aggiunta alle assenze di cui sopra è prevista dal successivo comma 4 la possibilità di assentarsi ulteriormente dal lavoro, entro un limite massimo di 24 ore lavorative al mese, mentre il comma 5 del sopracitato articolo consente ai lavoratori dipendenti il diritto di usufruire di ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato, da utilizzare anche per lo studio preliminare e la trattazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno della riunione.
Per quanto concerne la specifica richiesta, si rappresenta che, sebbene la disciplina recata dall'art. 79 non consente espressamente l'applicazione dei predetti benefici anche agli assessori che prendono parte alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari, pur tuttavia, qualora tali partecipazioni siano consentite da specifiche disposizioni statutarie, è possibile estendere tale beneficio anche ai componenti della giunta in possesso di specifiche deleghe assegnate loro dal sindaco.
Pertanto, in presenza di una disposizione statutaria che deliberi in tal senso, gli amministratori in questione potranno usufruire dei permessi di cui al citato comma 3 per la partecipazione delle riunioni delle commissioni consiliari per la loro effettiva durata, mentre per partecipare alle sedute di consiglio comunale e per l'esercizio del mandato nell'interesse dell'ente potranno fare riferimento al monte ore previsto dai successivi commi dell'art. 79.
Di conseguenza, per i permessi fruiti con le modalità di cui sopra, ai sensi dell'art. 80 del succitato decreto legislativo, l'ente presso il quale i lavoratori dipendenti privati esercitano le funzioni pubbliche è tenuto a rimborsare, su richiesta documentata del datore di lavoro, quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.
Relativamente all'ultima parte del quesito si ritiene che, in assenza di specifica norma regolamentare, l'attestazione dell'utilizzo dei permessi retribuiti e non retribuiti può essere rilasciata dal sindaco, oppure dal segretario comunale, o dal segretario del collegio cui partecipano gli amministratori interessati.