Mobilità interna - Assegnazione (previo corso formazione) posti vacanti istruttore amministrativo (cat. C) - previsti piano occupazionale - a educatrici asilo nido (cat. C).

Territorio e autonomie locali
14 Maggio 2003
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità assegnazione - nelle more emanazione D.P.C.M. (previsti art. 34, comma 11, L. n. 289, del 27.12.2002) - per mobilità interna (previo corso formazione) posti vacanti istruttore amministrativo (cat. C) - previsti piano occupazionale - a educatrici asilo nido (cat. C) – Applicabilità disposizioni assunzionali previste art. 34, L. n. 289, del 27.12.2002.

Testo 

Un'Amministrazione ha comunicato preliminarmente di essere intenzionata ad affidare ad una cooperativa la gestione di due asili nido comunali, decidendo tuttavia di mantenere il relativo personale, n. 5 educatrici cat. C -, cui pensa di assegnare, previo corso di formazione, i posti vacanti di istruttore amministrativo di cat. C, previsti nel piano occupazionale.
Ciò posto, viene chiesto se la suddetta operazione di mobilità interna sia consentita alla luce delle disposizioni assunzionali previste dall'art. 34 della legge 27.12.2002, n. 289, con particolare riferimento al divieto posto dal comma 4, che – nelle more dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 11 del medesimo art. 34 - consente esclusivamente le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative a figure professionali non fungibili, nonché a quelle relative alle categorie protette.
Al riguardo, si è dell'avviso che l'operazione prospettata dall'Ente riguardi in concreto la modifica, nell'ambito della medesima cat. C, del profilo professionale dei posti coperti dalle dipendenti in argomento; posti che, peraltro, risultano rientrare nella rideterminazione provvisoria della pianta organica - in base all'art. 34, comma 3, dell'art. 34 della legge 289/2002 - poiché coperti alla data del 31.12.2002.
Tra l'altro, la modifica in questione non comporta oneri finanziari aggiuntivi, pertanto verrebbe altresì assicurato il principio dell'invarianza della spesa, sancito dall'art. 34 della legge 289/2002.
Fatta salva l'osservanza delle norme contrattuali in merito al coinvolgimento dei soggetti sindacali - ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del 1.4.1999 - per quel che concerne l'iniziativa inerente l'esternalizzazione del servizio e la relativa gestione delle risorse umane, si è dell'avviso che il caso prospettato non rientri nelle limitazioni assunzionali previste dall'art. 34 della legge finanziaria 2003.