Interpretazione disposizioni contenute art. 34, commi 11 e 13, L. n. 289 del 27.12.2002, per osservanza e corretta applicazione medesime.

Territorio e autonomie locali
13 Maggio 2003
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Interpretazione disposizioni contenute art. 34, L. n. 289 del 27.12.2002 - Corretta osservanza comma 11 (assunzioni connesse passaggio di funzioni e competenze regioni e enti locali con onere coperto da trasferimenti erariali compensativi per mancata assegnazione unità personale). Applicabilità anche passaggio funzioni da Regioni a Province - Corretta osservanza comma 13 (disciplina assunzioni tempo determinato, o convenzione, o contratti CO.CO.CO.). Possibilità esclusione (limite 90%) assunzioni necessarie realizzazione progetti comunitari, affidati da regione a provincia.

Testo 

Un'Amministrazione ha posto dei quesiti in ordine all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, commi 11 e 13 della legge 27.12.2002, n. 289, al fine dell'osservanza e della corretta applicazione delle stesse.
In particolare viene chiesto:
1) - in riferimento all'art. 34, comma 11, che consente le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale – se detta disposizione possa applicarsi anche nel caso di passaggio di funzioni dalle Regioni alle Province con relativo trasferimento regionale;
1) - in riferimento all'art. 34, comma 13, inerente la disciplina delle assunzioni a tempo determinato, o con convenzione, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 90% della spesa media annua sostenuta nel triennio precedente – a) se possano ritenersi escluse da tale limitazione le assunzioni a tempo determinato necessarie per la realizzazione di progetti comunitari, affidati dalla regione alla provincia; b.1) se, dal limite di spesa previsto vanno esclusi i contratti a tempo determinato già stipulati nell'anno 2002 e scadenti nel 2003; b.2) se la spesa sostenuta per finanziare i contratti dei dirigenti a tempo determinato debba essere o meno conteggiata nella predetta quota del 90%.
Riguardo al primo quesito, così come peraltro esplicitato dalla circolare ministeriale n. 1/2003 del 18.4.2003, si rappresenta che sono in ogni caso consentite, anche per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2002, previa autocertificazione degli enti a cura del responsabile dell'ufficio finanziario, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali, limitatamente alle ipotesi in cui il relativo onere sia interamente coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di personale Tale facoltà è, altresì, esercitabile anche nelle ipotesi in cui il relativo trasferimento di fondi sia stato posto a carico della regione.
Relativamente all'ulteriore chiarimento concernente le assunzioni a tempo determinato, va precisato prioritariamente che la limitazione di tali assunzioni nell'ambito del 90% della spesa media sostenuta nel triennio 1999/2001, viene posta a carico delle province e dei comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2002.
In merito alle spese relative alle assunzioni temporanee, alle convenzioni e alle collaborazioni coordinate e continuative, attuative di progetti finanziati da fondi statali, regionali o comunitari, si ritiene che, ai fini in questione, per l'anno in corso, possa escludersi dal computo la quota parte di spesa sostenuta con finanziamenti esterni espressamente finalizzati ad assunzioni. Peraltro le spese con identica copertura finanziaria sostenute nel triennio precedente non dovranno essere prese in considerazione ai fini del calcolo della spesa media annua sostenuta nello stesso triennio.
In merito ai contratti di assunzione a tempo determinato stipulati entro il 31.12.2002, ma scadenti nel 2003, si è dell'avviso che debba essere computata, nel detto limite del 90%, la quota effettivamente incidente sul bilancio comunale fino alla fine dell'anno 2002.
Infine, deve rilevarsi, che non costituisce spesa per il personale, da non considerarsi pertanto rilevante ai fini della determinazione dei limiti assunzionali, quella relativa alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 110 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, nonché quella concernente le assunzioni per la copertura, a tempo determinato, dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione. Detta spesa, infatti, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 110, non va computata tra i costi del personale.