Rimborsi spese
- Comunità montane - Rimborso delle spese di viaggio ai capigruppo dell’organo rappresentativo, che partecipano alle sedute delle commissioni dello stesso organo, senza esserne componenti e senza diritto di voto
E' stato chiesto se ai capigruppo dell'organo rappresentativo, che partecipano alle sedute delle commissioni dello stesso organo rappresentativo, senza esserne componenti e senza diritto di voto, spetta il rimborso delle spese di viaggio.
Lo status degli amministratori locali disciplinato dal capo IV del decreto legislativo n. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dispone al comma 2, dell'art. 82 la corresponsione del gettone di presenza ai consiglieri comunitari per la partecipazione alle sedute di consiglio e commissioni. Peraltro l'art. 79, comma 3, prevede che i lavoratori dipendenti facenti parte delle commissioni consiliari hanno diritto di assentarsi dal lavoro per partecipare alle riunioni dell'organo di cui sono componenti.
Ciò premesso, dalla lettura combinata dei due articoli si desume che i termini 'partecipazione' e 'facenti parte' presenti nei disposti delle norme, si riferiscono entrambi alla qualità di componente dell'organo, necessaria ai fini del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute (art. 84 ), come degli altri benefici connessi alla carica espletata.
In carenza del suddetto requisito, si ritiene che, nel caso rappresentato, non si possa dare corso al rimborso delle spese di cui in oggetto.