Facoltà - consentita legge finanziaria 2002 a enti non rispettosi patto stabilità interno - assunzione personale tempo indeterminato (figure professionali non fungibili cui consistenza organica non superi l’unità) in deroga generale blocco.

Territorio e autonomie locali
30 Aprile 2003
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità applicazione (per ente non rispettoso patto stabilità interno) facoltà (consentita art. 19, L. n. 448, del 28.12.2001) assunzione personale (tempo indeterminato) relativo figure professionali non fungibili, cui consistenza organica non superi l’unità in deroga generale blocco assunzioni.

Testo 

Un'Amministrazione ha chiesto un chiarimento in ordine alla facoltà, consentita dall'art. 19 della legge n. 448 del 28.12.2001 in deroga al generale divieto posto per le amministrazioni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2001, di assumere personale relativamente a figure professionali non fungibili, la cui consistenza organica non sia superiore all'unità.
In proposito l'Ente, nel precisare che rientra fra le amministrazioni alle quali si applica la disciplina del blocco delle assunzioni (non avendo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2001) e che la propria struttura organica prevede i seguenti n. 3 posti vacanti: n. 1 Dirigente area dei settori e dei servizi istituzionali e della programmazione finanziaria, n. 1 Dirigente dell'area dei settori e dei servi di gestione del territorio e n. 1 Dirigente dell'area dei settori e dei servizi alla persona, ha chiesto di conoscere se i posti predetti possano rientrare nell'ipotesi derogatoria prevista dalla legge.
Al riguardo, si ritiene in merito di ribadire quanto già precisato nella circolare ministeriale n. 1 del 4.3.2002 che, tali assunzioni, possono essere consentite qualora si tratti di c.d. 'posti unici' di organico per i quali l'ente, nel momento in cui ne programma l'assunzione in deroga, dovrà dimostrarne la non sostituibilità. Nello specifico, trattandosi di posti riferiti a peculiari posizioni dirigenziali, gli stessi rientrano in pieno nell'ipotesi prospettata dalla norma in questione.
Tuttavia, al fine del contenimento della spesa pubblica, cui evidentemente si ispira la legge finanziaria in discussione, codesto Ente potrebbe verificare l'attuazione, in via transitoria, delle seguenti soluzioni:
- ipotesi di attribuzione di mansioni superiori al personale di qualifica inferiore per non più di sei mesi (ex art. 52 D.Lgs. 30.3.2001 n. 165);
- assegnazione anche parziale di compiti dirigenziali, mediante conferimento della posizione organizzativa al personale appartenente alla categoria D3, ai sensi degli artt. 8 e segg. del C.C.N.L. del 31.3.1999;
- utilizzo delle forme associative previste dall'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, mediante apposite convenzioni tra enti.