Facoltà assunzionali ente rispettoso patto stabilità interno - Stabilizzazione lavoratori socialmente utili e assunzione agenti polizia municipale - Finanziaria 2003.

Territorio e autonomie locali
15 Aprile 2003
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità (per ente rispettoso patto stabilità interno) procedere - nelle more emanazione D.P.C.M. (previsti art. 34, comma 11, L. n. 289, del 27.12.2002) - assunzione agenti P.M., attingendo graduatoria concorsuale merito in corso pubblicazione (comma 17, medesimo articolo) e stabilizzazione tempo indeterminato lavoratori socialmente utili (sensi art. 50, L. n. 289/2002) in deroga divieto posto comma 4, citato art. 34.

Testo 

Un Ente, che dichiara di avere rispettato il patto di stabilità, ha chiesto di conoscere se - nelle more dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dal comma 11, dell'art. 34 della legge 27.12.2002, n. 289, e in deroga al divieto posto dal comma 4 del medesimo articolo – possa procedere:
- alla stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, con riguardo all'art. 50 della legge 289/2002;
- all'assunzione, ai sensi del comma 17, dell'articolo 34, di n. 2 agenti di P.M. attingendo alla graduatoria concorsuale di merito in corso di pubblicazione.
Al riguardo, si fa presente che anche per le suddette assunzioni vige il divieto posto dall'art. 34, comma 4, della legge 289/2002, trattandosi di personale a tempo indeterminato.
In particolare si precisa che, per quel che concerne le assunzioni di lavoratori socialmente utili (stabilizzazione), l'art. 50, comma 5, della legge 289/2002, ha prorogato anche per l'anno 2003 la facoltà delle regioni e degli altri enti locali, che hanno vuoti di organico e nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, di effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, nell'ambito delle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28.2.1986, n. 56. Detta facoltà, tuttavia, è stata subordinata al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2002. Valgono, quindi, anche in tale ipotesi i limiti assunzionali stabiliti dall'art. 34 della legge finanziaria più volte citata.
Relativamente al personale della polizia municipale, si evidenzia che il comma 17, dell'art. 34, della legge 289, si riferisce agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità (vedi riferimento al comma 13) ed esclusivamente all'assunzione di personale a tempo determinato, pertanto non rientrante nell'ipotesi prospettata dall'Amministrazione.