Quantificazione risorse fondo previsto art. 15 C.C.N.L. del 1.4.1999 (politiche sviluppo risorse umane e produttività) - Congruità calcoli detto fondo.

Territorio e autonomie locali
15 Aprile 2003
Categoria 
15.04.17 Costituzione del c.d. Fondone
Sintesi/Massima 

Quantificazione risorse fondo previsto art. 15 C.C.N.L. del 1.4.1999 (politiche sviluppo risorse umane e produttività) - Congruità calcoli detto fondo.

Testo 

Un Ufficio Territoriale ha trasmesso la richiesta di parere di un comune relativa alla congruità dei calcoli del fondo previsto dall'art. 15 del CCNL del 1/4/1999, per gli anni dal 1999 al 2003.
Al riguardo, si fa preliminarmente presente che la quantificazione delle risorse del fondo di cui al citato art. 15 è affidata alla responsabilità dei singoli enti che vi devono provvedere con correttezza e buona fede, nel rispetto delle regole poste dallo stesso art. 15.
Ciò posto, per quanto di competenza di questo Ministero si ritiene utile fornire talune delucidazioni in ordine alla normativa in parola.
L'art. 15, concernente le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, disciplina, insieme ai successivi articoli 17 e 18, la produttività e gli incentivi da corrispondere al personale ponendo al centro del sistema di incentivazione l'elemento della valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi prefissati dall'Ente.
In particolare il suddetto articolo stabilisce i criteri da osservare per la quantificazione delle somme destinate a finanziare le predette politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. L'applicazione ha luogo a far tempo dal 1.1.1999, ed annualmente ogni ente è tenuto a ridefinire l'ammontare delle risorse disponibili per l'anno successivo. Gli importi che ne derivano sono destinati al perseguimento di due finalità: l'attuazione della nuova classificazione del personale e il sostegno di iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
L'articolo in esame individua, quindi, le risorse economiche da stanziare, suddividendole in tredici punti che costituiscono l'insieme delle somme disponibili per il finanziamento dei vari istituti contrattuali legati alle finalità sopra richiamate.
Le risorse così determinate, possono, a norma del secondo comma del medesimo art. 15, essere incrementate, in sede di contrattazione decentrata integrativa, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, sempreché il bilancio dell'ente presenti una adeguata capacità di spesa.
A tal proposito appare utile rammentare che l'espressione "monte salari" utilizzata dal CCNL per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori ha una valenza generale e si riferisce a tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento, rilevate dal bilancio consuntivo e relative ai compensi attribuiti al personale in servizio nel medesimo anno.
Tali somme ricomprendono, come chiarito dall'ARAN, quelle erogate a titolo di trattamento economico, sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico delle amministrazioni, e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del "monte salari", oltre che le voci relative agli assegni familiari, anche, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.
Si soggiunge che il CCNL del 5.10.2001 ha all'art. 4 disposto l'integrazione delle risorse previste dal più volte citato art. 15, secondo le modalità stabilite dal medesimo art. 4.
Stante quanto sopra esposto e tenuto conto dell'impossibilità per la scrivente di verificare nel concreto la congruità dei calcoli concernenti la quantificazione dell'ammontare del fondo di cui trattasi, si rappresenta che, qualora l'ente, anche su sollecitazione sindacale, dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci, lo stesso dovrà procedere ad un intervento correttivo, secondo criteri di correttezza, onde conseguire un risultato più coerente con le clausole negoziali.