corresponsione personale titolare posizione organizzativa compensi lavoro straordinario - L. n. 61/1998

Territorio e autonomie locali
15 Aprile 2003
Categoria 
15.04.14 Lavoro straordinario
Sintesi/Massima 

Possibilità corresponsione (personale titolare posizione organizzativa) compensi lavoro straordinario svolto per esigenze connesse ricostruzione post-terremoto - Possibilità attribuire personale dipendente compensi, limite 50 ore pro-capite mensile, ai sensi L. n. 61/1998, in deroga vigenti disposizioni.

Testo 

Un Ente ha formulato un quesito inteso a conoscere se al personale titolare di posizione organizzativa possano essere riconosciuti compensi per il lavoro straordinario svolto per le esigenze connesse alla ricostruzione post-terremoto tenuto conto che la legge n. 61/1998, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, prevede la possibilità, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, di attribuire al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili.
Al riguardo, com' è noto il CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale degli enti locali del 31 marzo 1999, ha introdotto l'area delle posizioni organizzative attribuendo al personale a cui sia riconosciuta la titolarità di una delle predette posizioni un trattamento accessorio omnicomprensivo, costituito dalla retribuzione di posizione e di risultato, il cui valore è commisurato alla complessità ed al grado di autonomia gestionale ed organizzativa.
Il richiamato CCNL ha, quindi, chiaramente affermato che la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale incaricato delle posizioni organizzative assorbe e ricomprende ogni trattamento accessorio, ivi compreso quello per lavoro straordinario.
I successivi contratti di lavoro, tuttavia, hanno previsto alcune deroghe al carattere omnicomprensivo del citato trattamento.
In particolare, l'art. 20, comma 1 del CCNL dell'1/4/1999, ha precisato che al suddetto personale possono essere corrisposti compensi per incarichi ex art. 18 della L. 109/94 e quelli relativi all'Avvocatura; l'art. 39, comma 2, del CCNL del 14/9/2000 consente l'erogazione, come risultato, anche dei compensi correlati al lavoro straordinario elettorale e dei compensi ISTAT; l'art. 8, comma 1 del CCNL del 5/10/2001 consente di utilizzare anche parte delle risorse derivanti dal 'recupero evasione fiscale' a titolo di retribuzione di risultato.
Al di fuori delle ipotesi sopra elencate, non è pertanto possibile procedere alla corresponsione di ulteriori compensi al personale incaricato di una delle posizioni organizzative.
Occorre rammentare, infatti, che ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs n. 165/2001, l'attribuzione di trattamenti economici al personale dipendente da una amministrazione pubblica può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali.
Pertanto, in assenza di una precisa disposizione contrattuale che ne legittimi la corresponsione, si ritiene che al personale in questione non possano essere attribuiti i particolari compensi previsti dalla normativa recata dalla legge n. 61/1998.
Dello stesso avviso è l'ARAN che, nel fornire risposta ad analogo quesito, ha rilevato l'impossibilità di derogare al carattere omnicomprensivo della retribuzione di posizione e di risultato al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal contratti collettivi soprarichiamati.