Incompatibilità- Sussistenza in capo al sindaco dell’ipotesi d’incompatibilità prevista dall’art. 63 comma 4, in relazione alla pendenza nei confronti del comune di due liti promosse, rispettivamente con ricorso straordinario al Capo dello Stato

Territorio e autonomie locali
2 Aprile 2003
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità
- Sussistenza in capo al sindaco dell’ipotesi d’incompatibilità prevista dall’art. 63 comma 4, in relazione alla pendenza nei confronti del comune di due liti promosse, rispettivamente con ricorso straordinario al Capo dello Stato e con ricorso al TAR, dalla sorella dello stesso, aventi ad oggetto un contenzioso relativo ad alcuni terreni di cui il predetto sindaco risulta essere comproprietario

Testo 

E' stato chiesto di conoscere se sussista in capo al sindaco di un comune l'ipotesi d'incompatibilità prevista dall'art. 63 comma 4, in relazione alla pendenza nei confronti del comune di due liti promosse, rispettivamente con ricorso straordinario al Capo dello Stato e con ricorso al TAR, dalla sorella dello stesso, aventi ad oggetto un contenzioso relativo ad alcuni terreni di cui il predetto sindaco risulta essere comproprietario, si formulano le seguenti osservazioni.
La citata norma dispone che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale, circoscrizionale colui che ha lite pendente in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo rispettivamente con il comune o con la provincia.
La Corte di Cassazione con giurisprudenza costante ha evidenziato che per la sussistenza della predetta causa di limitazione all'espletamento del mandato elettivo è necessario far riferimento al concetto tecnico di parte in senso processuale.
Le parti del processo, anche in assenza di una espressa definizione legislativa, sono univocamente individuate, in dottrina e in giurisprudenza, in quei soggetti, i quali, a seguito del compimento di determinati atti processuali (proposizione della domanda, costituzione nel processo), assumono la qualità e la conseguente titolarità di una serie di poteri e facoltà processuali .
La Suprema Corte ha precisato che il concetto di 'parte' del giudizio ha portata essenzialmente processuale e non è quindi riferibile alla diversa figura del 'soggetto interessato all'esito della lite per le ricadute patrimoniali che possano derivargliene'.
Il predetto concetto, pertanto, non può essere esteso a tutti coloro che potrebbero trarre vantaggio da una pronuncia giurisdizionale, in quanto si aprirebbe il varco ad una compressione ingiustificata del diritto costituzionalmente garantito di ricoprire una carica amministrativa.
Tale orientamento, volto a salvaguardare il più generale principio della tassatività delle ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità è confermato dalla recente pronuncia della Suprema Corte n. 6880 del 19.5.2001.
Sulla base delle suesposte considerazioni si ritiene che non sussista nella fattispecie rappresentata la causa d'incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1 n. 4 del decreto legislativo 267/2000.