: Corretta interpretazione art. 34, L. n. 289, del 27.12.2002, e art. 7, L. n. 3, del 16.1.2003 - Facoltà assunzionali per enti (popolazione superiore 5.000 abitanti)rispettosi e non rispettosi patto stabilità interno) - Effetti esplicati dette norme s

Territorio e autonomie locali
30 Marzo 2003
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità assunzioni (atteso limiti finanziaria 2003) personale tempo indeterminato (attraverso mobilità volontaria, quelle categorie protette, quelle relative profili professionali non fungibili) anteriormente emanazione D.P.C.M. (art. 34, L. 396/2002), per enti popolazione superiore 5.000 abitanti (rispettosi e non rispettosi patto stabilità interno) e quelli popolazione superiore 3.000 abitanti - Individuazione soggetti ricadenti categorie protette - Legittimità considerare in corso espletamento procedure concorsuali cui bando concorso risulti pubblicato al 31 dicembre 2002.

Testo 

Un'Amministrazione ha chiesto dei chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 34 della legge 27.12.2002, n. 289 e dell'art. 7 della legge 16.1.2003 n. 3, e in particolare, se:
1) sono consentite agli enti locali con popolazione superiore ai 5000 abitanti, anteriormente all'emanazione dei D.P.C.M. di cui all'art. 34, comma 11, della L. 289/2002, le assunzioni di personale a tempo indeterminato attraverso la mobilità volontaria, quelle delle categorie protette, quelle relative ai profili professionali non fungibili, già consentite dall'art. 19 della legge n. 448 del 28.12.2001 anche in caso di mancato rispetto del patto di stabilità. Se, fra le categorie protette, possano ricomprendersi, oltre ai soggetti di cui alla legge n. 68 del 12.3.1999, anche gli altri soggetti beneficiari di particolari riserve nelle assunzioni presso le PP.AA., quali militari e volontari di cui al d.lgs. n. 196/1995, o i lavoratori socialmente utili di cui al d.lgs. n. 468/1997;
2) nelle more di quanto previsto - dall'art. 34, comma 11 - in merito all'emanazione dei D.P.C.M. che dovranno definire l'ambito applicativo, riguardo alle autonomie locali, dell'art. 34, commi 1, 2 e 3, nonché fissare i criteri e i limiti per le assunzioni a tempo indeterminato relativamente all'anno 2003, per le province e i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2002, quali effetti esplicano le disposizioni in questione nei confronti degli enti locali con popolazione superiore ai 3000 abitanti;
3) le procedure concorsuali indette entro il 31.12.2002, con l'approvazione e la pubblicazione all'Albo pretorio dei relativi bandi di concorso, possono essere considerate in corso di espletamento al 31.12.2002, ai fini della rideterminazione provvisoria di cui al comma 3, dell'art. 34 della legge 289. Ovvero se tali procedure possono ritenersi già avviate alla data del 31.12.2002 se entro tale data risulti già pubblicato il bando, contenente il termine di scadenza delle domande di partecipazione, nel Bollettino ufficiale della Regione. In caso affermativo se tali procedure siano o meno soggette all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 introdotto dalla legge n. 3 del 16.1.2003.
In riferimento al primo punto, si conferma che per quel che concerne le facoltà assunzionali previste dalla legge finanziaria per il 2003 - relativamente ai comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti che abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2002 e fino all'emanazione dei D.P.C.M. (art. 34, comma 4, e art. 34 comma 11, legge 289), nonché per i comuni della medesima entità demografica che non siano in regola con il patto di stabilità (art. 34, comma 11 legge 289) - sono consentite quelle relative ai profili professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, quelle inerenti le categorie protette, nonché quelle che avvengono mediante mobilità.
Relativamente a quanto richiesto in ordine all'individuazione dei soggetti ricadenti nelle categorie protette, si è dell'avviso che debbano essere considerati esclusivamente quelli previsti nel d.lgs. n. 68 del 12.3.1999.
Peraltro, riguardo alle assunzioni di lavoratori socialmente utili (stabilizzazione), si rappresenta che l'art. 50, comma 5, della legge finanziaria 289 del 27.12.2002, ha prorogato anche per l'anno 2003 la facoltà delle regioni e degli altri enti locali, che hanno vuoti di organico e nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, di effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, nell'ambito delle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28.2.1986, n. 56. Detta facoltà, tuttavia, è stata subordinata al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2002. Valgono, quindi, anche in tale ipotesi i limiti assunzionali stabiliti dall'art. 34 della legge finanziaria 2003.
Relativamente al quesito di cui al punto 2, si rappresenta che in attesa della emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 34, comma 11, della legge 289/2002, che dovranno definire, fra l'altro, l'ambito applicativo delle disposizioni dei primi tre commi dell'anzidetto art. 34 nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, le amministrazioni pubbliche, con esclusione dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti - nelle more della rideterminazione della pianta organica, che non può comunque superare il numero di posti di organico complessivi vigenti alla data del 29.9.2002 - provvedono a rideterminare provvisoriamente la pianta organica che obbligatoriamente corrisponde ai posti coperti al 31 dicembre 2002, nonché ai posti per i quali a tale ultima data risultavano in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione. Le assunzioni, nel frattempo, sono limitate alle sole ipotesi già descritte al punto 1. I decreti del P.C.M. nello specifico disciplineranno i limiti delle facoltà assunzionali per l'anno 2003 per le amministrazioni locali, secondo criteri demografici, di rapporto dipendenti popolazione e di percentuale di spesa del personale.
Per quanto concerne il terzo punto in argomento, si è dell'avviso che debbano essere considerate in corso di espletamento quelle procedure concorsuali che alla data del 31 dicembre 2002, avevano iniziato a produrre i loro effetti, mediante pubblicazione del bando di concorso, contenente il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande di partecipazione.
Si chiarisce inoltre che per i posti oggetto di procedure concorsuali già avviate al 31.12.2002, non insorge l'obbligo di comunicazione preventiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali al fine della copertura dei posti mediante mobilità come previsto dall'art. 34 bis del d. lgs. 30.3.2001, 165, introdotto dalla legge 16.1.2003, n. 3, poiché la normativa appena citata è entrata in vigore successivamente alla data di avvio delle procedure concorsuali predette.