Ente non rispettoso patto stabilità interno - Divieto assunzioni tempo determinato, con convenzioni ovvero contratti CO.CO.CO. (oneri coperti fondi regionali e statali) - Finanziaria 2003.

Territorio e autonomie locali
29 Marzo 2003
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Legittimità o meno (per ente non rispettoso patto stabilità interno) computare spesa relativa assunzioni temporanee e collaborazioni, necessarie per attuazione progetti, iniziative e sostituzione personale ruolo trasferito dallo Stato (con onere interamente coperto specifici fondi regionali o statali) nel limite 90% della spesa media sostenuta stesse finalità nel triennio precedente, atteso divieto dette assunzioni posto da art. 34, comma 13, L. n. 289, del 27.12.2002.

Testo 

ge 27.12.2002, n. 289, pone il divieto per l'anno 2003 a carico degli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno, di procedere all'assunzione di personale a tempo determinato o convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, oltre i limite del 90% della spesa media sostenuta per le stesse finalità nel triennio precedente – ha chiesto di conoscere se sia corretto non computare, nel citato limite del 90%, la spesa per assunzioni temporanee e per collaborazioni che si rendano necessarie per l'attuazione di progetti ed iniziative il cui onere sia interamente coperto da specifici fondi regionali o statali, nonché la spesa per assunzioni temporanee e per collaborazioni che si rendano necessarie per la sostituzione di personale di ruolo trasferito dallo Stato in relazione all'attribuzione di nuove funzioni - ex lege 59/97 e conseguente d.lgs. 112/98 - collocato a riposo o trasferito per mobilità presso altri Enti.
Al riguardo, per quel che concerne le spese relative alle assunzioni temporanee e alle collaborazioni coordinate e continuative, attuative di progetti finanziati interamente da fondi regionali o statali, si ritiene che, ai fini in questione, per l'anno in corso, possa escludersi dal computo la quota parte di spesa sostenuta con finanziamenti esterni espressamente finalizzati ad assunzioni.
Peraltro, anche in tal caso, le spese con identica copertura finanziaria sostenute nel triennio 1999/2001 non dovranno essere prese in considerazione ai fini del calcolo della spesa media annua sostenuta nello stesso triennio.
Relativamente alle spese per assunzioni temporanee che dovessero rendersi necessarie per la sostituzione di personale di ruolo trasferito dallo Stato (ex lege 59/97 e d.lgs. 112/98) collocato a riposo o trasferito per mobilità presso altri enti, si rappresenta che le stesse rientrano invece nel computo complessivo inerente le assunzioni a tempo determinato, poiché per tali assunzioni non sussiste la copertura finanziaria mediante trasferimenti erariali, concessi solo nel caso di mancata assegnazione delle unità di personale. Resta, peraltro, ferma la facoltà delle Amministrazioni di sostituire il predetto personale mediante lo strumento della mobilità, nei limiti previsti dall'art. 19 della legge 448/2001, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2002.