Diniego alla richiesta di convocazione del consiglio avanzata da alcuni consiglieri ai sensi dell’art. 39, c. 2, del T.U.E.L.
Un U.T.G. ha richiesto l'avviso della scrivente in merito alla sussistenza dei presupposti per l'intervento sostitutivo del Prefetto, di cui al comma 5 dell'articolo 39 del T.U.E.L. n. 267/2000, in relazione a quanto verificatosi in un comune.
Nel caso di specie, il presidente del consiglio comunale ha opposto un diniego alla richiesta di convocazione del consiglio avanzata da alcuni consiglieri ai sensi dell'art. 39, c. 2 del T.U.E.L. n. 267 cit., muovendo dall'assunto che l'argomento richiesto era da considerarsi esaurito, essendo stato già esaminato e trattato nel corso di una precedente seduta consiliare.
In particolare l'argomento in questione sostanziava la reintegrazione del sig. X nella carica di consigliere comunale, in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 15750/02 del 30.9.2002.
Detto argomento è stato esaminato nella seduta consiliare e la proposta di reintegra del sig. X è stata respinta a maggioranza dei voti.
Occorre rilevare che la richiesta formalizzata dai consiglieri della minoranza sembra (dalle carte in possesso) avere il medesimo oggetto del punto iscritto all'ordine del giorno della seduta consiliare precedente, relativamente al quale il consiglio comunale ha respinto la relativa proposta di delibera.
Pertanto, poiché ai sensi dell'art. 39, comma 5, T.U.O.E.L., il Prefetto, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, provvede in via sostitutiva inserendo all'ordine del giorno 'le questioni richieste', ne deriva per l'autorità governativa l'impossibilità di modificare i termini in cui l'argomento è stato proposto dal richiedente.
Ciò detto, questa Direzione Centrale concorda circa la sussistenza di un 'obbligo' di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione in capo al consiglio comunale. Si tratta di un obbligo la cui inosservanza appare configurabile come 'violazione di legge' e che presenta il carattere della 'gravità' per precludere la corretta composizione del massimo organo elettivo.
Pertanto, a giudizio di questo Ufficio, ove il consiglio comunale, diffidato ad ottemperare al giudicato, omettesse di adottare l'atto dovuto e, quindi, di far venir meno, in sede di autotutela, la deliberazione negativa adottata, potrebbe configurarsi la persistenza della violazione di legge.