Ente non rispettoso patto stabilità interno - Divieto assunzioni tempo determinato, con convenzioni ovvero contratti CO.CO.CO. - Finanziaria 2003.

Territorio e autonomie locali
16 Marzo 2003
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Legittimità o meno (per ente non rispettoso patto stabilità interno) computare, nel limite 90% della spesa media sostenuta stesse finalità nel triennio precedente, spesa relativa assunzioni temporanee e collaborazioni (con onere coperto da progetti cofinanziati Unione Europea) atteso divieto dette assunzioni posto da art. 34, comma 13, L. n. 289, del 27.12.2002.

Testo 

Un Ente - nel far rilevare che l'art. 34, comma 13, della legge n. 27.12.2002, n. 289, pone il divieto per l'anno 2003 a carico degli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno, di procedere all'assunzione di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa, oltre il limite del 90% della spesa media sostenuta per le stesse finalità nel triennio precedente - ha chiesto di conoscere se sia corretto non computare, nel citato limite del 90%, la spesa per assunzioni temporanee e per collaborazioni il cui onere sia coperto da progetti cofinanziati dall'Unione Europea.
Al riguardo, si è dell'avviso che, nel caso in specie, la quota parte finanziata dall'Unione Europea, limitatamente alla somma destinata all'interno dello specifico progetto all'esercizio di facoltà assunzionali a termine o a convenzioni o a collaborazioni coordinate e continuative, non concorra a far parte del precitato limite, che, comunque, è applicabile alla parte relativa alla spesa effettivamente ed esclusivamente a carico del bilancio dell'Ente.
Ovviamente, le spese con identica copertura finanziaria, eventualmente sostenute nel triennio 1999-2001, non dovranno essere prese in considerazione ai fini del calcolo della spesa media annua sostenuta nello stesso triennio.