Sussistenza causa incompatibilità tra posizione dipendente (cat. C) e assunzione carica Presidente Consiglio amministrazione di società r.l..

Territorio e autonomie locali
15 Marzo 2003
Categoria 
15.08 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Sussistenza o meno causa incompatibilità tra posizione dipendente (cat. C, rapporto lavoro tempo pieno) e assunzione carica Presidente Consiglio amministrazione, nonché socio, di società a responsabilità limitata (attività svolta fuori orario lavoro e a titolo gratuito).

Testo 

Un Ente ha formulato un quesito inteso a conoscere se sussista una causa d'incompatibilità tra la posizione di un dipendente di categoria C, con rapporto di lavoro a tempo pieno, e l'assunzione della carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché socio, di una società a responsabilità limitata che ha come scopo sociale l'attività di coltivazione dei fondi per la viticoltura, olivicoltura e frutticoltura con raccolta. La predetta attività verrebbe svolta al di fuori dell'orario di lavoro e a titolo gratuito.
Al riguardo, occorre rilevare preliminarmente che per i dipendenti di una pubblica amministrazione i casi di incompatibilità, per effetto del rinvio operato dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla L. n. 145/2002, sono tuttora elencati e regolari dagli artt. 60 e seguenti del T.U. concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957. Tra le cause ostative contemplate dal succitato art. 60, vi è quella relativa all'accettazione di cariche in società costituite a fine di lucro.
Ciò premesso, si fa presente che nel caso di specie la scelta di costituire una società a responsabilità limitata, che le norme del codice civile qualificano come società di capitali, determina che l'attività svolta, anche se agricola, ha come finalità il conseguimento di un utile da ripartire tra i soci.
Difatti, dall'esame degli atti inviati dall'Ente è palese l'intento dei soci di intraprendere un'attività commerciale.
Il solo fatto, quindi, che la società abbia come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività agricola non è di per sé elemento sufficiente a qualificarla come impresa agricola, ex art. 2135 del codice civile, nella quale la produzione e la rivendita dei prodotti agricoli è basata prevalentemente sul lavoro di poche persone, legate spesso tra di loro da un rapporto di parentela. In tal caso l'attività risulta fondata principalmente sull' 'affectio familiaris', anziché sullo scopo di lucro e sull' 'affectio societatis' che sono invece tipici delle società.
Nella fattispecie in esame, ci troviamo invece in presenza di una pluralità di soci, che oltre alla forma societaria scelta, chiarisce ancor più la finalità di lucro dell'attività in questione.
Dall'atto di iscrizione alla partita I.V.A. della predetta società è dato constatare, inoltre, che l'oggetto sociale non è limitato alla sola attività di raccolta e vendita dei prodotti agricoli, bensì ricomprende tutta una serie di attività che, sebbene riferite sempre al medesimo settore agricolo, assumono chiaramente una connotazione di tipo imprenditoriale laddove, ad esempio, prevedono l'acquisto di terreni da coltivare, la promozione e la realizzazione di progetti di agriturismo acquisendo terreni e realizzando strutture immobiliari, oltre alla partecipazione in altre società di capitali nazionali ed estere.
Sulla base delle considerazioni suesposte e alla luce di quanto previsto dal richiamato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, si ritiene pertanto che l'assunzione da parte del dipendente della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società configuri una causa d'incompatibilità, per rimuovere la quale il dipendente medesimo dovrà necessariamente richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.