Conferimento incarico professionale (sensi art. 110, TUEL n. 267/2000) Comandante Corpo polizia municipale dopo ottenimento pensione anzianità.

Territorio e autonomie locali
15 Marzo 2003
Categoria 
15.01.06 Conferimento e revoca degli incarichi
Sintesi/Massima 

Possibilità conferimento incarico professionale (sensi art. 110, TUEL n. 267/2000) Comandante Corpo P.M., dopo richiesta e ottenimento (parte medesimo) pensione anzianità (età 63 anni e 40 di servizio maturati).

Testo 

Il Segretario generale di un Comune ha formulato un quesito inteso a conoscere se sia possibile conferire un incarico professionale, ai sensi dell'art. 110 del TUEL n. 267/2000, al Comandante del Corpo di polizia municipale del comune medesimo, tenuto conto che lo stesso, all'età di 63 anni, ha chiesto ed ottenuto la pensione di anzianità avendo maturato 40 anni di servizio, e tenuto conto, altresì, del disposto dell'art. 25 comma 1 della L. n. 724/94.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che il comma 1 del citato art. 25, dispone che al fine di garantire la piena ed effettiva trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle pubbliche amministrazioni che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio.
Dalla interpretazione letterale della citata disposizione emerge che il dipendente che non abbia ancora raggiunto i limiti di età per ottenere il pensionamento di vecchiaia (65 anni) può chiedere il pensionamento anticipato di anzianità qualora abbia raggiunto un'anzianità contributiva utile per l'ottenimento di detta pensione di anzianità. In tale ipotesi la norma non consente alle amministrazioni di appartenenza di conferire incarichi a propri dipendenti se non siano trascorsi cinque anni dalla cessazione dal servizio.
Tuttavia, al fine di conoscere se il divieto posto dalla suddetta norma possa applicarsi nel caso in esame, occorrerebbe verificare se la disposizione recata dall'art. 72 della legge 23.12.2000, n. 388, abbia mutato il quadro normativo di riferimento.
Difatti la citata norma, nel disciplinare la materia relativa al cumulo tra pensione e reddito da lavoro, prevede, al comma 1, che dal 1 gennaio 2001, le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge.
Non par dubbio che con tale norma il legislatore ha inteso equiparare, ai fini del cumulo, così come anche sostenuto dall'INPDAP, le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni a quelle di vecchiaia.
Pertanto, in virtù di tale equiparazione, si potrebbe ragionevolmente ritenere, che nella fattispecie in esame, la pensione di anzianità ottenuta dal dipendente di cui trattasi con 40 anni di contribuzione possa essere considerata come una pensione di vecchiaia.
Accedendo a tale ultima interpretazione, il divieto posto dal richiamato art. 25 non opererebbe nei confronti del suddetto dipendente, tenuto conto che lo stesso, pur non avendo il requisito anagrafico dei 65 anni, ha conseguito il diritto a pensione con il raggiungimento della contribuzione massima (40 anni) prevista dall'ordinamento previdenziale.