Ente non rispettoso patto stabilità interno - Assunzione personale polizia municipale - divieto assunzione (personale tempo indeterminato) e limiti spesa (personale tempo determinato) contenuti varie finanziarie.

Territorio e autonomie locali
14 Marzo 2003
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità (per ente non rispettoso patto stabilità interno) assunzione personale polizia municipale per sopperire carenza organico (posti resisi vacanti non coperti causa limitazioni disposte leggi finanziarie)

Testo 

Un Ente ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero le difficoltà in cui attualmente versa il Corpo di Polizia Municipale, che a causa del blocco delle assunzioni opera con soli 3 agenti (anziché n. 7). Tale situazione, secondo l'Amministrazione, non consente il normale svolgimento dell'attività di vigilanza, peraltro indispensabile, essendo il Comune di discreta dimensione demografica (8000 abitanti), attraversato da grandi vie di comunicazione e centro di notevoli attività produttive.
Con l'occasione viene inoltre precisato, che nonostante i posti si siano resi vacanti nell'anno 2001, non è stato possibile coprirli a causa delle limitazioni disposte dalla legge finanziaria per il 2002, nei confronti degli enti non rispettosi del patto di stabilità interno. Peraltro, anche per l'anno in corso la nuova legge finanziaria pone altrettanti limiti assunzionali. Pertanto, anche per il 2003, l'Ente, che si trova nella medesima situazione, non potrà procedere alle relative assunzioni, pur non avendo condizioni di disavanzo finanziario.
Al riguardo, occorre in primo luogo precisare che effettivamente l'art. 34, comma 11, della legge 27.12.2002, n. 289, fra l'altro, conferma per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2002, la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'art. 19 della legge 28.12.2001, n. 448. Pertanto per l'Amministrazione vige tuttora il blocco di tali assunzioni.
Ai sensi del comma 13 dell'art. 34 in questione, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2002, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni o alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 90% della spesa media sostenuta nel triennio 1999/2001.
Tali limitazioni sulle assunzioni a termine, ai sensi del successivo comma 17 del predetto art. 34, sono esplicitamente escluse per le 'assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni'. Si è dell'avviso che tale norma sia applicabile solo agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2002, e vada interpretata nel senso che tali assunzioni non debbono in alcun caso portare al mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2003 e la relativa spesa deve trovare copertura nei bilanci. In ogni caso, rimanendo ferma la competenza dei comuni all'autonoma determinazione degli organici della polizia municipale, è necessario che vengano rispettati i parametri dettati dalle regioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.
Alla luce di quanto sopra considerato, si è dell'avviso che l'Amministrazione, nell'ambito applicativo dell'anzidetto comma 17 dell'art. 34 della legge 289/2002, possa soddisfare le proprie immediate esigenze mediante l'assunzione di personale a tempo determinato.