Incompatibilità
– Causa d’incompatibilità tra la carica di consigliere e/o di sindaco con la carica di direttore di Banca, cui è stata rinnovata la convenzione di tesoreria del comune
E' stato chiesto un parere in merito alla sussistenza di una causa d'incompatibilità tra la carica di consigliere e/o di sindaco con la carica di direttore di Banca, cui è stata rinnovata la convenzione di tesoreria del comune per il quinquennio 2003-2007.
In ordine alla problematica prospettata, si osserva che non sussistono elementi per discostarsi dall'orientamento espresso al riguardo dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1465/95. In base a tale orientamento, il rapporto esistente tra i comuni e gli enti esercenti il servizio di tesoreria configura la situazione di vigilanza amministrativa che può determinare, qualora si assommino nella medesima persona le cariche di sindaco o consigliere comunale e di amministratore dell'ente cui è affidato il predetto servizio, l'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, numero 2), del decreto legislativo n. 267/2000.
Ciò posto, in conformità al principio generale che ogni organo collegiale deliberi innanzitutto sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la contestazione della causa ostativa all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura consiliare prevista dall'art. 69 del citato decreto legislativo, che garantisce comunque il corretto contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa d'incompatibilità contestata.