Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi– Oneri previdenziali ed assistenziali per un sindaco, lavoratore dipendente pubblico, che ha usufruito dell’aspettativa non retribuita per alcuni periodi

Territorio e autonomie locali
12 Marzo 2003
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
– Oneri previdenziali ed assistenziali per un sindaco, lavoratore dipendente pubblico, che ha usufruito dell’aspettativa non retribuita per alcuni periodi

Testo 

Si fa riferimento ad un quesito con il quale è stato chiesto a quale ente spetta versare le quote degli oneri previdenziali ed assistenziali per un sindaco, lavoratore dipendente pubblico, che ha usufruito dell'aspettativa non retribuita per i periodi che vanno dal 1 settembre 1999 al 30 giugno 2000 e dal 1 settembre 2000 al 16 maggio 2001.
Al riguardo, la normativa vigente al tempo del primo periodo di aspettativa non retribuita usufruita dall'amministratore, ovvero la legge 3 agosto 1999, n. 265, che ha sostituito la normativa precedente in materia di status degli amministratori dettata dalla legge n. 816/85, disponeva, con l'art. 26, che spettava all'amministrazione locale prevedere a proprio carico, dandone tempestiva comunicazione al datore di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 22 della citata legge 265/99 (lavoratori dipendenti collocati a richiesta in aspettativa non retribuita).
L'attuale normativa, introdotta dall'art. 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha confermato quanto dettato dal precedente ordinamento, ribadendo che sono a carico dell'ente presso cui viene espletato il mandato gli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi, per gli amministratori che rivestono le cariche espressamente indicate al comma 1 del citato art. 86, che, lavoratori dipendenti, si siano collocati in aspettativa non retribuita.
Per completezza, si soggiunge che la normativa richiamata nel quesito, recata dalla legge n. 26/2001 di conversione del D.L. n. 392/2000, non attiene alla fattispecie contributiva in materia previdenziale. L'articolo 2 bis della legge citata, infatti, nel modificare l'art. 80 del decreto legislativo n. 267/2000, ha posto a carico del datore di lavoro gli oneri relativi ai permessi retribuiti fruiti dal lavoratore dipendente pubblico che esercita le funzioni di cui all'art. 79 del predetto decreto legislativo.