Personale corpo polizia municipale (rivestente qualifica agente pubblica sicurezza) - Possibilità considerare la non dotazione dell'arma mancata fornitura lavoratori adeguati strumenti sicurezza, durante espletamento servizi convenzionati (pattugliamento serale e notturno).
Un Comune ha fatto presente di aver realizzato progettualità ed interventi specifici in ordine al problema della sicurezza del cittadino stipulando apposita convenzione con altri comuni della provincia. A tal fine ha chiesto di conoscere se la non dotazione dell'arma al personale del corpo di polizia municipale può essere considerata una mancata fornitura ai lavoratori di adeguati strumenti di sicurezza, tenuto conto che gli stessi rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza. All'uopo è stato evidenziato che per l'espletamento dei servizi convenzionati resi mediante pattugliamento serale e notturno gli addetti alla polizia municipale dei comuni convenzionati svolgono i propri servizi muniti dell'arma, mentre quelli del comune in parola partecipano ai servizi privi dell'arma, in quanto non in dotazione.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che questo Ministero, relativamente alla problematica di carattere generale relativa all'armamento del personale della polizia municipale, ha sempre ritenuto che non fosse necessario né opportuno procedere ad un generale armamento del citato personale, tenuto conto della molteplicità dei servizi attribuiti agli stessi, per i quali non sempre è necessario il possesso di armi.
Infatti, dalla lettura della legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, del 7 marzo 1986, n. 65, si evince che il Legislatore non ha inteso attribuire ai servizi ed ai Corpi di polizia municipale la natura di "Corpi armati" che siano ordinariamente destinati a svolgere, appunto in "armi", le funzioni di polizia in determinati settori della vita sociale.
Ciò posto fa presente che l'art. 5 comma 5 della suddetta legge n. 65/86, disciplinante le funzioni del personale di polizia municipale, come modificato dall'art. 17, comma 134, della L. 15.5.1997, n. 127, dispone che gli addetti al servizio di polizia municipale, ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio comunale, portare le armi di cui sono dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previste dai rispettivi regolamenti.
Dal tenore di tale disposizione appare del tutto evidente che il legislatore ha ritenuto che le funzioni svolte dai servizi o Corpi di polizia municipale possano essere espletate, sempre in via ordinaria, senza le armi, la cui utilizzazione può essere ritenuta necessaria solo per particolari servizi da individuarsi nel regolamento. Invero, la determinazione dei servizi armati è demandata, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4.3.1987, n. 145, ad apposito regolamento comunale. Appaiono, comunque, indicativi i casi di servizi armati elencati al comma 2 dell'art. 20 del citato D.M. 145/87.
Dalle richiamate disposizioni legislative si evince, quindi, che il possesso e l'uso dell'arma rappresentino una "facoltà", il cui esercizio è consentito al verificarsi di determinati presupposti stabiliti autonomamente da ogni singolo Ente, e non un "obbligo" da porsi a carico degli operatori di polizia municipale che svolgono funzioni di pubblica sicurezza. Infatti, l'espletamento delle suddette funzioni di pubblica sicurezza non comporta, secondo quanto previsto dal richiamato art.5, comma 5, necessariamente il possesso e l'uso dell'arma.
Pertanto, gli Enti, nell'ambito della propria autonomia organizzatoria e regolamentare del servizio di polizia municipale, attribuita agli stessi dalla citata legge n. 65/86, possono disciplinare nel proprio regolamento la materia relativa alla dotazione di armi prevedendo, qualora lo ritengano opportuno, quali siano i servizi che gli addetti, in possesso della qualità di Agente di P.S., possono, previa delibera del Consiglio comunale, svolgere muniti dell'arma in dotazione.