Patto stabilità interno - Esclusione o meno spese afferenti assunzioni obbligatorie - L. n. 68/1999.

Territorio e autonomie locali
28 Febbraio 2003
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno (in ragione vincoli imposti leggi finanziarie) esclusione patto stabilità interno spese afferenti assunzioni obbligatorie ai sensi L. n. 68/1999 (personale disabile) - Esistenza o meno contributi specifici per corretta applicazione detta legge.

Testo 

Un'Amministrazione ha fatto preliminarmente conoscere che ai sensi della legge n. 68/99, ha l'obbligo di assumere n. 9 disabili, così come da segnalazione pervenuta all'Ente dai Servizi per l'impiego-collocamento disabili della Provincia. L'assunzione del conseguente onere finanziario, tuttavia, incidendo sulle spese fisse degli esercizi finanziari 2003 e seguenti, secondo il parere dell'amministrazione, sarebbe in contrasto con le norme relative alle assunzioni e alla fiscalità locale.
A tale proposito viene chiesto un parere a questo Ministero, al fine di conoscere, in ragione dei vincoli imposti dalle leggi finanziarie, se le spese afferenti l'assunzione obbligatoria di cui alla citata legge n. 68/99, siano escluse dal conteggio del patto di stabilità ovvero se esistano dei contributi specifici per una corretta applicazione della legge in questione.
Al riguardo, si rappresenta che la spesa relativa all'assunzione del personale disabile ricade interamente sull'Amministrazione, alla stessa stregua del restante personale, non essendo previsti particolari contributi a tale scopo, né risultando il relativo onere finanziario escluso dal conteggio del patto di stabilità interno.
Vi è, tuttavia, da precisare che la legge finanziaria dell'anno 2002, ed anche quella del 2003 (nonché le precedenti finanziarie), in deroga ai limiti assunzionali, hanno sempre consentito, le assunzioni relative alle categorie protette, pertanto le percentuali dei posti da coprire obbligatoriamente ai sensi delle richiamate disposizioni, andavano inserite, ai sensi dell'art. 39, comma 1 della legge 27.12.1997, n. 449, nel piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale, che tutte le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad adottare.