Imposta di bollo per il rilascio atti in copia conforme ai consiglieri provinciali e comunali
E' stato chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito al quesito in tema di diritto di accesso dei consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000.
Si è chiesto, in particolare, di conoscere se il consigliere che chieda il rilascio di copia conforme degli atti o documenti in possesso dell'Ente sia tenuto alla corresponsione dell'imposta di bollo.
Com'è noto i consiglieri comunali non sono tenuti al rimborso del costo di riproduzione delle copie degli atti richiesti per l'esercizio del proprio mandato.
Il costo di riproduzione non può essere addebitato ai consiglieri comunali in riferimento ad un duplice ordine di considerazioni; in primo luogo perché l'esercizio del diritto di accesso attiene alla funzione pubblica di cui il richiedente è investito, e non al soddisfacimento di un interesse individuale e privato, in secondo luogo in nessun caso il consigliere può fare uso privato delle notizie e dei documenti così acquisiti (vedasi sentenza Consiglio di Stato Sez. V 8.9.1994, n. 976, TAR Toscana Sez. V 2.7.1996, n. 603, TAR Calabria Reggio Calabria 14.2.1996 n. 127).
Sulla gratuità del diritto del consigliere comunale di prendere visione o di estrazione di copia degli atti o dei documenti si è espresso questo Ministero nella circolare n. M/2107/A del 9 Marzo 1999 recante 'Diritto di accesso alla documentazione amministrativa e tutela dei dati personali' (che si allega in copia).
Nella stessa circolare si fa notare che un eventuale rimborso del costo di riproduzione delle copie degli atti 'potrebbe influire negativamente sull'intendimento dei consiglieri di approfondire, pur sempre nell'interesse della collettività, l'esame delle singole questioni di competenza degli organi del comune e della provincia'.
Quanto alla questione dell'applicabilità dell'imposta di bollo si fa presente che questo Ministero con la circolare del 28.10.1993 n. 23 prot. n. 15900/1440/1bis/L. 142/90, che ha recepito il parere espresso dal Ministero delle Finanze dell'8 novembre 1993 al riguardo, ha affermato che l'accesso per gli usi connessi ai compiti di consigliere è esente da bollo, trattandosi di atti distribuiti ai membri dell'organo deliberante (in tal senso è anche la circolare n. 24 del 9 marzo 1999 prot. n. M/2107/A sopra menzionata).
In detta circolare si è evidenziato che sulle menzionate copie rilasciate ai consiglieri comunali e dichiarate conformi dovrà essere indicato che trattasi di copie destinate ad usi esclusivamente inerenti alla carica ricoperta dal richiedente.
Un'ultima considerazione va fatta in ordine al contenuto delle richieste di accesso agli atti dei consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43 comma 2 del decreto legislativo 267/2000, visto che sono esonerati dalla corresponsione dei costi di riproduzione e dal pagamento dell'imposta di bollo in considerazione del munus di cui sono investiti.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza resa dalla V sezione n. 6293 del 13 novembre 2002 ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (sentenza resa dal Consiglio di Stato sez. V n. 5109 del 26 novembre 2000) secondo il quale il consigliere comunale 'non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né gli organi burocratici dell'ente hanno titolo a richiederlo'.
Dalla lettura di tale pronuncia si ricava che i consiglieri comunali, pur non avendo l'obbligo di motivare le richieste di accesso agli atti, non devono formulare richieste indeterminate alle rispettive amministrazioni, ma devono consentire una sia pur minima identificazione dei supporti documentali che si intendono consultare (Consiglio di Stato Sez. V n. 976/1994 e n. 2046/1999).
Conseguentemente, alla luce di tale giurisprudenza è consentito all'amministrazione, respingere le 'richieste generiche ed indiscriminate' o 'meramente emulative' in quanto riferite ad atti chiaramente e palesemente inutili ai fini dell'espletamento del mandato e 'idonee a determinare intralcio e/o disservizi agli uffici nonché costi elevati e ingiustificati per l'ente'.