Commissioni consiliari – Rappresentanza gruppi politici

Territorio e autonomie locali
21 Febbraio 2003
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Commissioni consiliari – Rappresentanza gruppi politici

Testo 

Il Sig. X, che riveste la carica di capogruppo consiliare provinciale, ha richiesto il parere della scrivente in merito al quesito in tema di composizione delle commissioni consiliari permanenti.
Si è chiesto in particolare di conoscere se trovi una legittima giustificazione la spesa per l'aumento del numero dei componenti delle commissioni consiliari permanenti.
Al riguardo occorre premettere che il gruppo politico cui appartiene il predetto signor X ha espresso delle perplessità in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 87 comma 2 del regolamento del consiglio comunale, limitatamente alla parte in cui prevede ' la rappresentatività dei gruppi politici è stabilita nella misura di un consigliere ogni tre o frazione di tre', con riferimento all'art. 51 Cost..
Tale articolo, secondo il sig. X, consentirebbe ad un altro gruppo politico, presente nel consiglio provinciale con un solo consigliere, di ottenere la stessa partecipazione in commissione (un rappresentante) prevista per il suo gruppo politico di appartenenza, che nella assemblea conta tre consiglieri.
Il rilievo mosso dal sig. X sulla legittimità costituzionale dell'art. 87 comma 2 del regolamento consiliare per contrasto con l'art. 51 Cost. appare opinabile.
Nel vigente sistema normativo delle autonomie locali è consentito al consiglio provinciale istituire, nel suo seno, commissioni permanenti, composte con criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari. (ex art. 38 comma 6 del T.U.E.L. n. 267/2000) in modo che ciascuna di esse rispecchi la composizione politica del consiglio comunale.
Il 'criterio proporzionale' è posto dal legislatore come direttiva suscettibile di svariate opzioni applicative, egualmente legittime purché coerenti con la ratio che quel principio sottende e che consiste nell'assicurare in seno alle commissioni la rappresentatività delle forze politiche presenti nel consiglio.
E' principio ormai consolidato in dottrina e in giurisprudenza che al raggiungimento di questo obiettivo concorrono non soltanto una rappresentanza numerica proporzionata alla consistenza delle forze politiche presenti nell'organo elettivo, ma anche - quando la varietà di consistenza e di numero dei gruppi non lo consentano con precisione aritmetica per quozienti interi - meccanismi tecnici (quali il voto ponderato, il voto plurimo e simili) idonei ad assicurare a ciascun consigliere un peso corrispondente a quello della forza politica che rappresenta (vedasi sentenza T.A.R. Lombardia 3 maggio 1996 n. 367).
A tale criterio si è ispirata la norma dell'art. 87, commi secondo e terzo del regolamento che disciplina la 'composizione delle commissioni consiliari permanenti'.
La norma, testé citata, legittimamente ha previsto una composizione di dette commissioni proporzionata alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare presente nel consiglio provinciale nella misura di un consigliere ogni tre, o frazione di tre, iscritti al gruppo, assicurando, comunque, la presenza di un rappresentante di ciascun gruppo in tutte le commissioni.
In tal modo sono rappresentate nelle commissioni anche le forze politiche che hanno ottenuto un solo seggio.
Il criterio proporzionale nella rappresentanza dei gruppi è peraltro garantito dal successivo comma 3 dello stesso art. 87 dello statuto che consente a ciascun gruppo consiliare di esprimere nelle commissioni un numero di voti corrispondenti alla consistenza del gruppo (cd voto plurimo).
Sotto questo profilo, l'art. 87, commi 2 e 3, del regolamento appare conforme al principio sancito dall'art. 51 Cost..
Il 'sistema' di composizione delle Commissioni consiliari permanenti di cui all'art. 87, commi 2 e 3 del regolamento che prevede la presenza di un rappresentante per tutti i gruppi politici in ciascuna commissione consiliare non incide sulla stessa pari dignità riconosciuta ad ogni consigliere comunale nell'esercizio del proprio mandato e non discrimina negativamente le facoltà propositive dei singoli consiglieri, a seconda della consistenza numerica del gruppo di rispettiva appartenenza..
Quanto all'azione di responsabilità amministrativa per danni arrecati con dolo o colpa grave all'ente locale si osserva che la disciplina è dettata dall'art. 1 della legge 14.1.1994, n. 20.
In particolare tale articolo ha previsto che la responsabilità amministrativa per danni arrecati con dolo o con colpa grave all'ente locale possa essere fatta valere, fermo restando l'insindacabilità nel merito di scelte discrezionali.
Nel caso di specie, a giudizio di questo Ufficio, la scelta della composizione delle commissioni consiliari permanenti rientra nell'esercizio della discrezionalità amministrativa e, come tale, non appare censurabile.