Registrazione audiovisiva delle sedute.
E' stato posto un quesito in ordine alla possibilità di registrazione audiovisiva delle sedute del consiglio comunale.
Ai sensi dell'art. 38, comma 7, del T.U.O.E.L., le 'sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento'. La disposizione va letta nel senso che in linea generale deve essere consentito al pubblico di assistere alla sedute consiliari dalla postazione, appunto, riservata al pubblico.
A fronte di questo principio rileva la pertinenza al presidente del consiglio dei poteri di 'direzione dei lavori e delle attività del consiglio' (art. 39, comma 1, T.U.O.E.L.), nel cui ambito è da comprendere ogni facoltà strumentale alla garanzia del regolare svolgimento della seduta ed alla tutela delle prerogative dell'organo assembleare.
Rileva, altresì, l'attribuzione al consiglio di una 'autonomia funzionale e organizzativa' (art. 38, comma 3, T.U.O.E.L.), al cui ambito è da ricondurre la potestà di regolare, con apposite norme (il regolamento consiliare), ogni aspetto attinente al funzionamento dell'assemblea.
In questo quadro di riferimento, se è indubbio che le norme interne dell'ente locale in nessun caso potrebbero escludere la natura ordinariamente pubblica delle sedute consiliari, è altrettanto certo che le stesse norme possono regolare, tra i vari profili relativi alla disciplina dello svolgimento dell'adunanza, anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici di supporto all'attività di verbalizzazione del segretario comunale (art. 97, comma 4, lett. a), T.U.O.E.L.), che da parte dei consiglieri comunali, dei cittadini ammessi ad assistere alla seduta e degli organi di informazione radiotelevisiva.
In assenza di una esplicita previsione regolamentare, l'ammissione della registrazione può essere regolata, caso per caso, dal presidente del consiglio nell'esercizio dei richiamati poteri di direzione dei lavori dell'assemblea in stretta correlazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell'attività consiliare. A giudizio di questo Ufficio, le limitazioni possono essere correlate anche alla mancata attivazione, da parte dell'amministrazione, di un autonomo sistema di registrazione, stante l'esigenza di escludere che l'unico supporto audiovisivo di documentazione dello svolgimento dei lavori consiliari resti nella disponibilità esclusiva di soggetti estranei all'amministrazione fuori dalle necessarie garanzie di autenticità.
Quanto precede trova conferma nella giurisprudenza. Infatti la Corte di Cassazione (Sez. I, n. 5128/2001) non ha rilevato profili di illegittimità in un regolamento consiliare che faceva divieto di introdurre nella sala del consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione.
Da parte sua il giudice amministrativo (T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 60/2002) ha motivato il rigetto del ricorso contro il diniego del rilascio di copia di una registrazione su nastro di una seduta consiliare, con riguardo al fatto che detta registrazione, non costituendo un 'documento amministrativo' ma un 'mero ausilio riconducibile a semplici appunti', non rientra nell'ambito applicativo della legge n. 241/1990 che invece riguarda il verbale della seduta redatto dal segretario comunale avvalendosi della registrazione (nello stesso senso: T.A.R. Marche, n. 170/1997).
Analogo orientamento, con riguardo agli 'eventuali appunti o annotazioni dei funzionari addetti alla verbalizzazione', è stato espresso dal T.A.R. del Lazio (n. 2800/1997).
Se, dunque, la registrazione della seduta da parte dell'amministrazione non legittima la richiesta del rilascio di copia, a maggior ragione – a giudizio di questo ufficio - non può sostenersi il diritto a procedere autonomamente alla registrazione, superando gli eventuali divieti posti dall'amministrazione.
Si ritiene che questo orientamento resti valido nonostante la contraria pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. III. N. 8480/1995) che ha affermato il diritto del consigliere di ottenere copia della registrazione, fondandolo però sulla specialità della norma (art. 31, legge n. 142/1990; oggi, art. 43, comma 2, T.U.O.E.L.), che supera i limiti del diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990, conferendo al consigliere il diritto di ottenere 'tutte le notizie e le informazioni – in possesso dell'amministrazione - utili all'espletamento del proprio mandato'.