Ineleggibilità- Ineleggibilità per un consigliere, delegato di una associazione di volontariato che svolge attività di assistenza agli anziani in struttura convenzionata con l’azienda sanitaria locale, di cui risulta essere rappresentante legale

Territorio e autonomie locali
31 Gennaio 2003
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

Ineleggibilità
– Ineleggibilità per un consigliere, delegato di una associazione di volontariato che svolge attività di assistenza agli anziani in struttura convenzionata con l’azienda sanitaria locale, di cui risulta essere rappresentante legale

Testo 

Si fa riferimento ad un quesito concernente l'istanza ad un Sindaco, con la quale il capogruppo di opposizione del consiglio comunale del medesimo comune chiede l'attivazione della procedura ex art. 69 in relazione alla possibile sussistenza della causa d'ineleggibilità di cui all'art. 60 T.U.E.L., in capo ad un consigliere comunale.
Quest'ultimo ricopre la carica di consigliere delegato di una associazione di volontariato, la quale svolge attività di assistenza agli anziani anche attraverso la propria casa di riposo dotata di autonomia gestionale e finanziaria, convenzionata con l'azienda sanitaria locale, di cui il consigliere risulta essere rappresentante legale.
L'art. 60, comma 1, n. 9, del decreto legislativo n. 267/2000, prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con quello dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale od ospedaliera con cui sono convenzionate. Il comma 3 del medesimo articolo precisa che le predette strutture sono quelle indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, tra le quali rientrano le case di riposo.
Pertanto, se, come risulta dal regolamento della predetta casa di riposo, la qualità di legale rappresentante della medesima coincide con la qualità di consigliere delegato della Confraternita, si ritiene che si configuri, nella fattispecie in considerazione, l'ipotesi d'ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 9 del decreto legislativo 267/2000.
Tale ente, infatti, pur traendo origine da un'associazione senza fini di lucro, è ente dotato di propria autonomia, il quale eroga, in virtù del rapporto di convenzione assistenza sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale, e come tale rientra tra quelli espressamente previsti dalla citata norma in combinato disposto con gli artt. 43 e 44 della legge 833/78.
In conformità al principio generale che ogni organo collegiale deliberi sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica della causa ostativa all'espletamento del mandato deve essere compiuta con la procedura consiliare prevista dall'art. 69 del citato decreto legislativo.