Progressione verticale EE. LL. - Area posizioni organizzative – Dotazione organica.

Territorio e autonomie locali
16 Gennaio 2003
Categoria 
15.01.03 Progressione orizzontale e verticale
Sintesi/Massima 

Progressione verticale EE. LL. - Area posizioni organizzative – Dotazione organica.

Testo 

Un Ente ha chiesto di conoscere se possano progredire verticalmente nella categoria D, un dipendente di categoria B3 ed un istruttore di vigilanza cat. C.
L'ente, che ha una popolazione di 1700 abitanti e che, come rappresentato, non è ricompreso tra gli enti strutturalmente deficitari ha richiesto, inoltre, se in un comune strutturato in quattro aree, di cui due sono rette da responsabili di categoria D, possono essere conferite altre due posizioni organizzative a dipendenti di categoria C.
Viene altresì chiesto se in comune con otto dipendenti sia possibile costituire 5 aree con rispettivi 5 responsabili.
Al riguardo, si rileva che la progressione verticale del personale trova la sua regolamentazione esclusiva nell'art. 4 del CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del 31.3.1999.
Tale norma non consente 'salti multipli' di categoria o passaggi diretti dalla categoria B, posizione economica B3 alla categoria D.
Infatti, il predetto art. 4, al comma 1 dispone che le procedure selettive interne sono finalizzate solo al passaggio del personale nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza.
Per quanto riguarda il quesito concernente l'istruttore di vigilanza, si rappresenta che l'art. 29 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, successivo a quello dell'1.4.1999, indica espressamente le tre ipotesi che permettono di realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1 del personale dell'area di vigilanza al quale era attribuita la 6 q.f. (cat. C ), prima del contratto per la revisione del sistema di classificazione del 31.3.1999.
Relativamente al quesito sulle posizioni organizzative, si rileva che la disposizione di cui all'art. 11, comma 3 del CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale, del 31.3.1999 non consente l'attribuzione della posizione organizzativa al personale di categoria C, laddove siano presenti posizioni di categoria D.
Il citato comma 3, infatti, inserito nell'art. 11 che contiene disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche (quale codesto Ente), prevede che solo nel caso in cui i Comuni siano privi delle posizioni di categoria D, gli stessi possano applicare la disciplina relativa alle posizioni organizzative (artt. 8 e seguenti del predetto CCNL) ai dipendenti di cui alle categorie C o B.
Per quanto riguarda la richiesta di conoscere se un comune di 1700 abitanti con otto dipendenti, quale quello interessato, possa articolarsi in 5 aree con altrettanti responsabili, si rileva che il quinto comma dell'art. 89 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 prevede che gli enti non dissestati e non strutturalmente deficitari rideterminino le dotazioni organiche nonché provvedano all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalla esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.