Regolarità procedura concorsuale espletata per copertura posti istruttore amministrativo (art. 6, comma 17, L. n. 127 del 15.5.1997) – Organo preposto annullamento inquadramenti illegittimi.

Territorio e autonomie locali
15 Gennaio 2003
Categoria 
15.10 Concorsi e commissioni giudicatrici
Sintesi/Massima 

Corretta applicazione art. 6, comma 17 L. n. 127, del 15.5.1997, in procedura concorsuale espletata per copertura posti istruttore amministrativo- Organo preposto (Comune interessato o Organi di controllo) annullamento inquadramenti illegittimi - Necessità (sede autotutela) preventivo annullamento atti inquadramento personale adottati difformità disposizioni di cui D.P.R. n. 347 del 25.6.1983.

Testo 

Si fa riferimento ad un quesito con il quale un Ente - a seguito di un esposto di due consiglieri comunali - ha chiesto il parere di questa Direzione sulla regolarità della procedura concorsuale espletata per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 17 della legge 15.5.1997, n. 127.
Dal predetto esposto si rileva che i due consiglieri comunali ritengono non corretta l'applicazione del citato art. 6, comma 17, in quanto l'annullamento dell'inquadramento illegittimo doveva essere operato direttamente da parte del Comune interessato e non dagli Organi di controllo.
Sulla questione concernente l'applicazione del citato art. 6, comma 17 da parte dell'Ente, il Ministero si è già espresso allorquando l'Ente stesso, ha trasmesso per l'esame della Commissione Centrale per gli Organici degli Enti locali (oggi Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti locali), la delibera di applicazione del predetto art. 6, comma 17.
Questa Direzione, ha precisato che la delibera non doveva essere sottoposta all'esame della C.C.O.E.L. in quanto l'Ente - che già aveva dichiarato il dissesto finanziario - era da considerarsi risanato, poiché erano decorsi i cinque anni previsti dall'art. 95, comma 1 del D.lgs n. 77 del 25.2.1995, come successivamente modificato ed integrato (ipotesi di bilancio relativa anno 1993 approvata con decreto ministeriale del 12.5.1994).
Questa Direzione, ha però rilevato che con la delibera l'Ente, anziché annullare i provvedimenti di inquadramento difformi, come previsto dalla norma di sanatoria e come peraltro precisato da questo Ministero - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, nella circolare n. 1/1997 del 15.7.1997, ad oggetto: 'Problematiche interpretative della legge 15.5.1997, n. 127, in tema di gestione del personale degli enti locali ', aveva soltanto ritenuto di prendere atto della non approvazione della C.C.O.E.L. nei confronti degli atti n. 86 e n. 87 del 25.11.1988, concernenti appunto il difforme inquadramento.
E' stato consigliato, pertanto all'Ente di adottare un nuovo provvedimento integrativo del precedente, dal quale potesse evincersi esplicitamente la volontà di annullare le deliberazioni predette, presupposto necessario per bandire i concorsi interni di cui al citato art. 6 comma 17.
A tale riguardo, si rileva che entro la data del 30.9.1998 (termine così modificato dall'art. 2 della legge 16.6.1998, n. 191), gli Enti che intendevano applicare le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 17, dovevano preliminarmente annullare, in sede di autotutela, i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni di cui al D.P.R. 25.6.1983, n. 347.
Ciò anche se tali provvedimenti fossero già stati esaminati e approvati dall'Organo centrale di controllo (Commissione Centrale Finanza Locale, poi Commissione Organici Enti Locali).
Per quanto suesposto, in mancanza del predetto annullamento in sede di autotutela, non poteva essere bandito alcun concorso interno, ai sensi del citato art. 6, comma 17 della legge 15.5.1997, n. 127.