- Progressione verticale EE. LL. - Acquisibilità professionalità – Congruità copertura posti.

Territorio e autonomie locali
15 Gennaio 2003
Categoria 
15.01.03 Progressione orizzontale e verticale
Sintesi/Massima 

- Prescindibilità dalla condizione di professionalità acquisibili solo all’interno dell’Ente - Congruità del numero dei posti coperti con procedure selettive esterne rispetto a quelle interne.

Testo 

Un consigliere comunale, ha formulato un quesito inteso a conoscere se per le progressioni verticali mediante procedure selettive interne possa prescindersi dalla condizione che si tratti di professionalità acquisibili solo all'interno dell'Ente. Lo stesso ha, inoltre, chiesto se sia da ritenersi congruo il rapporto tra le assunzioni esterne (167), e l'accesso per progressioni verticali (171), effettuate dal Comune di X nel triennio 2000/2002.
Al riguardo, si fa presente, che, com'è noto, il CCNL 31.3.1999 ha disciplinato il nuovo ordinamento professionale del personale degli Enti Locali . Detto CCNL ha profondamente innovato nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale, la progressione verticale e orizzontale all'interno delle nuove categorie del personale.
In particolare, l'art. 4 del citato CCNL, integralmente confermato dall' art. 9 del CCNL 5.10.2001, disciplina la progressione verticale e rinvia agli atti regolamentari, nel rispetto dei principi posti dall'art. 36 del d.lgs. 29/93, ora art. 35 del d.lgs. 165/2001, le determinazioni delle procedure selettive finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica che non siano destinati all'accesso dall'esterno.
Peraltro, il rinvio al contenuto del predetto art. 36, che ai sensi dell'art. 89 del T.U.E.L. n. 267/2000, costituisce norma di principio alla quale gli enti locali devono adeguarsi adottando appositi regolamenti, fa sì che l'assunzione avvenga con il contratto individuale di lavoro, tramite procedure selettive, conformi ai principi di cui al comma 3 del medesimo articolo volte ad accertare la professionalità richiesta, che garantiscano comunque in misura adeguata l'accesso dall'esterno.
Inoltre, si rileva che la progressione verticale, nel citato sistema di classificazione, configura un vero e proprio accesso alla categoria superiore con conseguente copertura di posti vacanti nella dotazione organica. Pertanto, tale modalità di accesso deve essere regolamentata in conformità ai principi generali dall'ordinamento che sovrintendono alla normativa concorsuale.
A tale disciplina di carattere generale deroga il comma 2 del sopracitato art. 4 il quale prevede che gli enti locali, che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, procedono alla copertura dei posti vacanti dei profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno degli enti stessi con le procedure previste dallo stesso art. 4. A dette procedure, ai sensi del successivo comma 3, è consentita la partecipazione del personale interno anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.
In altri termini, tale norma consente di indire concorsi interni riservati al personale dipendente in relazione a particolari profili o professionalità "acquisibili" esclusivamente all'interno dell'ente.
Non vi è alcun dubbio che la soprarichiamata normativa assume nel sistema di accesso, la caratteristica di normativa speciale, permettendo di istituire percorsi di professionalità nell'ambito degli enti locali, in relazione all'esistenza di qualificazioni professionali acquisibili esclusivamente mediante formazione interna. Tale norma esclude, comunque, qualsiasi forma di valutazione delle mansioni di fatto svolte dai dipendenti: pertanto, la stessa non può essere considerata un semplice strumento per la promozione del personale. Conseguentemente l'ambito di applicazione della norma è da ricercarsi nell'individuazione di percorsi di professionalità, che escludano contestualmente la possibilità di raggiungere dall'esterno un identico contenuto di specializzazione, ritenuta indispensabile ai fini della copertura del posto.
Spetta, pertanto, ai singoli Enti individuare, in via preliminare ed autonoma, i singoli profili caratterizzati da qualificazione professionale acquisibile, come detto, solo mediante formazione interna, dalla quale derivi la conoscenza di specifiche cognizioni tecniche e/o professionali tali da non essere reperibili al di fuori dell'Ente.
Resta dunque affidata, come detto, alla diretta valutazione del singolo ente, la scelta da operare in tale ambito attraverso una attenta e motivata ricognizione, oltre dei profili, anche dei tempi di utilizzazione delle procedure interne.
Si fa, in ogni caso, presente che per le professionalità per le quali non può essere individuato il sistema di reperimento mediante le citate procedure interne, gli Enti devono procedere alla copertura dei posti attraverso concorsi pubblici con quote di riserva al personale interno, quote da determinarsi in ambito regolamentare.
Per quanto attiene poi, all'ulteriore quesito, relativo alla congruità del numero dei posti coperti dal Comune mediante procedure selettive esterne rispetto a quelle interne, si rileva che la Corte Costituzionale con sentenza n. 234/1994 ha ritenuto coerente con i principi di salvaguardia del buon andamento della pubblica amministrazione e di congruità dei requisiti concorsuali la previsione di una riserva di posti pari al 50% di quelli messi a concorso a favore del personale interno all'Ente.