Mancata sottoscrizione (dipendente vincitore concorso cat. C) contratto individuale lavoro - Applicazione normativa contrattuale stabilente disposizioni speciali per personale vigilanza (art. 29, C.C.N.L. del 14.9.2000).

Territorio e autonomie locali
15 Gennaio 2003
Categoria 
15.02.07 Contratto individuale di lavoro
Sintesi/Massima 

Procedure da adottare per rifiuto sottoscrizione (dipendente vincitore concorso Cat. C contestante proprio inquadramento) contratto individuale lavoro – Applicabilità normativa contrattuale (art. 29, C.C.N.L. 14.9.2000) stabilente disposizioni speciali per personale vigilanza consentendone inquadramento a cat. D.

Testo 

Un Ente ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero su come debba procedere davanti al rifiuto di un dipendente di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro in quanto lo stesso contesta il proprio inquadramento nella categoria C, per la quale ha concorso, risultando vincitore. Difatti, lo stesso, entrato in servizio il 1.11.2000, ha chiesto l'applicazione della normativa contrattuale di cui all'art. 29 del C.C.N.L. 14.9.2000, che prevede norme speciali per il personale di vigilanza consentendone l'inquadramento alla categoria D in presenza delle condizioni poste dalla norma medesima.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che, com'è noto, il candidato che concorre per un posto classificato in una determinata categoria e risultato vincitore, ha diritto ad essere inquadrato esclusivamente nella categoria per la quale ha concorso.
Le eventuali modifiche contrattuali, intervenute nelle more della costituzione del rapporto, qualora applicabili, non possono in ogni caso influire sull'inquadramento spettante sulla base del concorso espletato.
Ciò premesso, si fa presente che le norme che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali, successivamente alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, sono contenute nel CCNL 6.7.1995. In particolare, il Titolo III, Capo I di tale contratto, nel dettare norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, prevede, all'art. 14, che il rapporto di lavoro, sia esso a tempo indeterminato o determinato, si costituisce ed è regolato dal contratto individuale di lavoro per il quale è richiesta ad substantiam la forma scritta.
Il contratto, nel quale devono essere indicati la tipologia del rapporto, la data di inizio, la qualifica di inquadramento, il periodo di prova, ecc., deve essere sottoscritto dalle parti che in tal modo manifestano la propria volontà di instaurare un rapporto di lavoro. Ciò in quanto, la privatizzazione del rapporto di lavoro comporta che la costituzione del rapporto stesso non derivi più da un atto unilaterale dell'amministrazione (nomina), bensì dall'incontro delle volontà delle parti nella forma prevista dalle norme contenute nei contratti collettivi.
La mancanza quindi della forma scritta, derivante dal rifiuto del dipendente di sottoscrivere il contratto individuale, rende nullo il negozio giuridico per mancanza di uno degli elementi essenziali, facendo sì che il rapporto di lavoro non si costituisca giuridicamente.
Difatti, il rapporto di lavoro non può configurarsi se non in presenza di un atto formale che definisca lo status giuridico del dipendente di una amministrazione pubblica nell'ambito organizzativo della stessa.
Relativamente alla fattispecie in esame l'Amministrazione dovrà, pertanto, procedere alla comunicazione al dipendente interessato che lo stesso non può sottrarsi alla sottoscrizione del contratto, pena la nullità del contratto medesimo, assegnando a tal fine un termine. Decorso inutilmente il termine fissato o a fronte di un ulteriore diniego, l'Amministrazione comunicherà di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto, analogamente a quanto previsto per la mancata presentazione dei documenti dal comma 6, del citato articolo 14.
E' bene rilevare che la nullità del contratto a norma dell'art. 2126 c.c. non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha trovato esecuzione. Pertanto, il periodo trascorso dalla presa in servizio del dipendente (1.11.2000) fino al momento in cui verrà sottoscritto il contratto individuale, dovrà considerarsi quale rapporto contrattuale di fatto salvaguardato dal citato art. 2126.
Per quanto attiene alla pretesa del dipendente di avere riconosciuta la categoria D, secondo la speciale disciplina per il personale di vigilanza contenuta nell'art. 29 del CCNL 14.9.2000, si fa presente che tale normativa non può essere applicata in quanto detto dipendente non risultava in servizio alla data di stipulazione del predetto accordo.
Infatti il comma primo dell'articolo in commento, nel consentire il passaggio alla categoria D del personale di vigilanza di ex 6 q.f., penalizzato dalla riclassificazione del personale operata dal precedente CCNL 31.3.1999, ha posto precisi limiti e condizioni in assenza dei quali non è possibile riconoscere la nuova categoria. Così come precisato dall'ultimo comma del predetto articolo, tale normativa ha carattere di specialità e di eccezionalità e può essere applicata solo con riferimento al personale in servizio alla data di entrata in vigore del contratto medesimo, svolgente le particolari funzioni precisate dalla norma stessa, condizioni queste che non si riscontrano nel caso di specie.