Incompetenza del Presidente del consiglio comunale sulla materia all’ordine del giorno

Territorio e autonomie locali
9 Gennaio 2003
Categoria 
05.02.07 Richiesta convocazione Consiglio da parte di un quinto
Sintesi/Massima 

Incompetenza del Presidente del consiglio comunale sulla materia all’ordine del giorno

Testo 

Si fa riferimento alla nota di un consigliere comunale, con la quale ha formulato un quesito in ordine alla richiesta di convocazione del consiglio avanzata da un quinto dei consiglieri ai sensi dell'articolo 39, comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000.
Com'è noto, la norma dispone che il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri comunali, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.
Tale disposizione configura un obbligo del presidente di procedere alla convocazione del consiglio, come è anche dimostrato dalla previsione del termine di adempimento.
E' stato chiarito, infatti, in sede giurisdizionale (cfr. sentenza del TAR Piemonte n. 268 del 24.4.1996), che 'al presidente del consiglio spetta solo la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero dei consiglieri, mentre non può sindacarne l'oggetto, giacché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa l'ammissibilità delle questioni, salvo che non si tratti di oggetto che in quanto illecito, impossibile o manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso avrebbe potuto essere posto all'ordine del giorno'.
Conseguentemente, fatta esclusione per le ipotesi di inequivocabile appartenenza della materia alla sfera delle attribuzioni di altri organi (ad esempio, qualora la richiesta di convocazione sia finalizzata alla deliberazione di un atto riconducibile ai contenuti propri di un'ordinanza del sindaco), il presidente del consiglio deve far luogo alla convocazione, rimettendo all'organo assembleare l'eventuale motivata decisione di insussistenza della propria competenza.