Individuazione del consigliere anziano
E' stato chiesto il parere della scrivente in merito al criterio da applicare per individuare il 'consigliere anziano'.
In particolare si è chiesto di conoscere se nei Comuni con meno di 15.000 abitanti sia possibile definire, in sede di regolamento per il funzionamento del Consiglio, la figura del consigliere anziano, individuando lo stesso nel Consigliere di età più avanzata.
Al riguardo, si rileva che la nozione di 'consigliere anziano' è espressamente contemplata dall'art. 40 comma 2 del d.lg.s n. 267/2000 dove si afferma che è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 73 dello stesso T.U.E.L. n. 267/2000 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73 comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000.
Va tuttavia rilevato che tale norma non solo è espressamente circoscritta, quanto all'ambito di applicazione, ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ma riveste altresì la natura di norma cedevole, in quanto il comma 6 del medesimo art. 40 prevede espressamente che le relative disposizioni si applicano 'salvo diversa previsione regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto'.
Ben potranno, pertanto, lo statuto ed il regolamento sul funzionamento del consiglio individuare altri criteri di scelta del consigliere anziano, diversi da quello fondato sui risultati elettorali, quali, ad esempio, la maggiore età o l'anzianità di consiliature.