Riammissione in servizio personale qualifica dirigenziale – Norme applicabili.

Territorio e autonomie locali
30 Novembre 2002
Categoria 
15.07.14 Ricostituzione del rapporto di lavoro
Sintesi/Massima 

Possibilità accoglimento richiesta riassunzione in servizio dirigente (dimessosi volontariamente) - Applicabilità art. 132, D.P.R. n. 3/57 (T.U. impiegati civili Stato) oppure disapplicabilità alla luce quanto disposto art. 41, C.C.N.L. del 23.12.1999 (personale qualifica dirigenziale).

Testo 

Un Ente ha chiesto di conoscere se possa essere accolta la richiesta di riassunzione in servizio formulata da un dirigente dimessosi volontariamente nel corso del 2001 richiamando a tal fine l'art. 132 del D.P.R. n. 3/57 – T.U. degli impiegati civili dello Stato, disciplinante la riammissione in servizio, oppure, se per effetto delle disapplicazioni disposte dall'art. 41 del C.C.N.L. del personale di qualifica dirigenziale del 23/12/1999, tale articolo debba ritenersi inapplicabile.
Al riguardo, occorre precisare che l'istituto della riammissione in servizio ex art. 132 del T.U. n. 3/57 attiene agli istituti normativi che regolano il rapporto di lavoro e pertanto tale articolo, ai sensi del citato art. 41 del C.C.N.L. 23/12/1999, ha cessato di avere efficacia dalla data di stipulazione del C.C.N.L. medesimo.
Poiché la normativa contrattuale non ha ridisciplinato tale istituto, contrariamente a quanto avvenuto per il personale dipendente del comparto enti locali, si ritiene, così come sostenuto anche dall'ARAN, che l'istituto della riammissione non sia più applicabile nei confronti del personale di qualifica dirigenziale.
Resta ferma in ogni caso la facoltà dell'Ente di provvedere, in via autonoma, a disciplinare la fattispecie mediante l'adozione di apposita normativa regolamentare.