– Rappresentanza, in seno all’assemblea di un Consorzio, di un comune a gestione commissariale ex art. 141 del T.U.E.L. n. 267/2000
E' stata sottoposta alla scrivente la problematica della rappresentanza, in seno all'assemblea di un Consorzio, di un comune a gestione commissariale ex art. 141 del T.U.E.L. n. 267/2000.
In particolare, è stato richiesto l'avviso di questa Direzione Centrale per le Autonomie in merito alla legittimazione del delegato del sindaco (designato quale componente dell'assemblea ai sensi dell'articolo 7, comma 1 dello Statuto consortile) a permanere nell'incarico di rappresentante comunale in seno all'assemblea del consorzio, in costanza della gestione commissariale, cui il comune in questione è sottoposto, a seguito dello scioglimento del consiglio ex art. 141 del T.U.E.L. n. 267/2000.
Al riguardo, si ritiene non ammissibile la cennata ipotesi della permanenza nell'incarico del delegato del sindaco, venendo meno, nel sindaco delegante, la capacità di rappresentare il comune in seno all'assemblea consortile.
Ed invero il comma 3 dell'articolo 7 dello statuto del consorzio contempla espressamente l'ipotesi che il sindaco venga 'sostituito' nella carica (ciò che si è verificato, nel caso di specie, con l'avvicendamento del commissario straordinario al sindaco), disponendo, in tal caso, l'automatica cessazione del suo 'mandato di rappresentanza' nell'assemblea consortile.
Ciò comporta, in base ai principi relativi all'istituto della delega, che il delegato perde ogni legittimazione ad agire con la cessazione della competenza del delegante.
Attraverso la delega, difatti, si trasferisce ad altro organo non la 'competenza' (che non può essere trasferita) ma soltanto l'esercizio della stessa: cioè la legittimazione ad adottare uno o più atti, rientranti nell'ambito delle prerogative del delegante.
Si ritiene, pertanto, la non applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 141 del T.U.E.L. n. 267/2000, il quale consente, in costanza della gestione commissariale, la permanenza negli incarichi esterni dei soli consiglieri cessati per effetto dello scioglimento.
Pertanto, il richiamo alla suddetta norma è, nella fattispecie considerata, del tutto inconferente.