Mancata valutazione titoli di servizio (contenzioso) - Possibilità o meno (nell’ambito previsioni regolamentari sui criteri) autonoma e discrezionale valutazione titoli da parte commissione di concorso.
Un U.T.G. nel trasmettere copia della memoria difensiva presentata al Tribunale civile - Sez. lavoro in ordine ad un contenzioso - segnalando nel contempo che il Giudice ha accolto l'eccezione di improcedibilità per consentire l'espletamento del previsto tentativo di conciliazione - ha chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero in ordine al tentativo di conciliazione.
Al riguardo, si prende preliminarmente atto del contenuto della citata memoria difensiva laddove l'U.T.G. evidenzia che 'nell'ambito delle previsioni regolamentari ciascuna commissione di concorso ha un'autonoma discrezionale possibilità di valutazione dei titoli che regola con apposita deliberazione sui criteri', segnalando, inoltre, che 'dai verbali della commissione può rilevarsi l'effettuata valutazione dei titoli e la sua conformità alla vigente complessiva regolazione della materia'.
Tuttavia, si ritiene opportuno formulare le seguenti ulteriori osservazioni.
La ricorrente sostiene la 'violazione degli artt. 20 e 30 dell'ordinamento delle procedure d'accesso e dei percorsi interni approvato con deliberazione della G.M. n. 5 del 7.1.1999 e dell'art. 3 dei criteri generali di svolgimento delle procedure selettive interne approvati con deliberazione della G.M. n. 210 dell'1.6.2000', per non avere la Commissione attribuito alcun punteggio per i titoli di servizio e per i titoli vari (pur avendo previsto in astratto la possibilità del conferimento massimo di tre punti per i titoli di servizio e di 2 punti per i titoli vari), sicché la mancata attribuzione di 5 punti per i titoli di servizio, sulla falsariga di quanto effettuato dalla Commissione per la selezione del I Settore, hanno impedito che risultasse vincitrice del concorso.
Invero, l'art. 20 dell'Ordinamento delle procedure d'accesso (delib. n. 5 del 7.1.1999) prevede una mera possibilità circa la valutabilità dei titoli di servizio che si ricava chiaramente dal comma 2, lett. A) punto 1, seconda parte laddove recita 'in caso di valutabilità'.
Peraltro, a parità di condizione di tutti i soggetti, la stessa norma stabilisce esclusivamente che vanno computati 'interamente i servizi prestati nella medesima area ed in qualifiche immediatamente inferiori o uguali a quelle del posto messo a concorso; nella misura del 50% i servizi prestati in aree diverse da quella in cui è compreso il posto a concorso, purché nel medesimo livello di quest'ultimo. In entrambi i casi i bandi possono prevedere la valutazione ridotta di servizi anche in altre qualifiche o livelli'.
Con successiva deliberazione n. 210 dell'1.6.2000 la Giunta Municipale ha integrato il regolamento delle procedure di accesso e dei percorsi interni, stabilendo all'art. 3 la possibilità della 'valutazione complementare ed integrativa del curriculum professionale, per quanto attiene alla considerazione del servizio prestato nel medesimo servizio, nella stessa o in altra (generalmente inferiore) categoria professionale e ai titoli culturali, professionali e formativi, esclusivamente attinenti alle funzioni del posto da ricoprire'.
L'art. 6 del regolamento approvato con deliberazione n. 210/2000 prevede che per 'la valutazione del curriculum formativo e professionale sono disponibili 10 punti', rinviando per i criteri a quanto previsto dal precedente art. 3; tale previsione è sostanzialmente diversa da quella contemplata dall'art. 20 del regolamento di cui alla deliberazione n. 5 del 7.1.1999 che richiama il 'curriculum formativo e professionale' come uno dei titoli individuabili e valutabili (nell'ambito del citato art. 20 vengono specificati, infatti A) titoli di servizio; B) Titoli di studio; C) Titoli vari; D) Curriculum formativo e professionale).
Essendo l'art. 3 del regolamento approvato con deliberazione n. 210/2000 innovativo rispetto all'art. 20 del regolamento di cui alla deliberazione n. 5/1999, la Commissione, prevedendo un punteggio massimo complessivo di 10 per tutti i titoli valutabili, con la specificazione dei minori punteggi per ogni tipologia di titolo, sembra che abbia operato correttamente.
Nel merito, considerato che anche dagli atti in possesso di questa Direzione Centrale risulta che la ricorrente è inquadrata nella posizione economica B2 (ex IV q.f. LED) con il profilo professionale di 'operatore esecutivo' - mentre il posto da ricoprire era di istruttore amministrativo contabile (posiz. Economica C1) - correttamente la Commissione non ha proceduto all'attribuzione di alcun punteggio per titoli di servizio in quanto alla luce della normativa regolamentare sopra citata non risultava in servizio 'nella medesima area o nel medesimo servizio' e non riveste un profilo professionale ascritto nella medesima qualifica (posizione economica – funzionale), o nella qualifica immediatamente inferiore.
In merito al terzo punto di doglianza, ove si lamenta un presunto eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto la Commissione avrebbe operato in maniera diversa da altra Commissione di concorso, il medesimo dovrebbe dichiararsi inammissibile visto che, in ogni caso trattasi di procedure differenziate per le quali sono stati prodotti atti distinti da quelli oggetto del presente contenzioso.
Il quarto motivo di doglianza (presunta mancata valutazione dei titoli di servizio, senza motivazione) viene assorbito dalle argomentazioni svolte sopra.
Dimostrata, pertanto, l'infondatezza del ricorso, non si ritiene, dunque che sussistano margini per un accordo in fase conciliativa.