- Servizi associati - Applicabilità disciplina art. 11 comma 4 CCNL 31.3 1999 dipendente svolgente (per proprio ente econsociati) compiti inerenti coordinamento e direzione Gruppo tecnico di lavoro
Un Ente ha fatto presente di aver sottoscritto con altri comuni un accordo di programma per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 285/97, le cui linee di indirizzo sono state definite dalla Regione. All'uopo ha chiesto il parere di questo Ministero in ordine all'applicabilità della disciplina di cui all'art. 11 comma 4 del CCNL 31.3 1999 ad una dipendente che svolge per conto del Comune e degli altri comuni associati compiti inerenti al coordinamento e alla direzione del Gruppo tecnico di lavoro, costituito in esecuzione del citato programma, percependo i compensi previsti e finanziati con fondi regionali
Al riguardo, si rammenta che il citato art. 11 comma 4 stabilisce che nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss., del predetto CCNL 31.3.1999. La richiamata norma consente, pertanto, di attribuire la posizione organizzativa ai dipendenti responsabili degli uffici o dei servizi che esercitano le funzioni del servizio associato anche per gli altri enti consociati, con conseguente attribuzione del relativo trattamento economico onnicomprensivo costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.
Ciò posto, si fa presente che nella fattispecie in esame l'Ente pur avendo autorizzato una propria dipendente, cat. D, a svolgere, per conto del Comune, capo fila dei comuni associati, compiti inerenti al coordinamento e alla direzione del suddetto gruppo di lavoro costituito per l'attuazione del programma concernente la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza non può procedere "sic et simpliciter" all'applicazione della richiamata normativa di cui all'art. 11.
Infatti, all'applicazione della predetta normativa risulta ostativa la circostanza che la suddetta dipendente per i compiti assegnategli percepisce appositi compensi previsti e finanziati con fondi regionali trasferiti all'ente in esecuzione del programma. Da ciò consegue che la titolarità della posizione organizzativa, con la relativa attribuzione dell'indennità di posizione, non può essere conferita alla dipendente de qua tenuto conto che non è possibile corrispondere una doppia retribuzione per lo svolgimento di una medesima funzione. Pertanto, qualora la dipendente chieda comunque l'applicazione della disciplina delle posizioni organizzative ex art. 11 citato, si ritiene che, stante l'impossibilità di attribuire più compensi allo stesso titolo, la stessa dovrà rinunciare a quello previsto e finanziato con i fondi regionali.
Va da sé che l'attribuzione delle posizioni organizzative potrebbe avvenire nei confronti della citata dipendente in un'area comportante funzioni di direzione o di coordinamento diverse da quelle inerenti l'accordo di programma per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza oggetto del presente quesito.