Diritto attribuzione indennità di posizione e risultato dipendente (non rivestente qualifica dirigenziale) incaricato svolgere funzioni dirigenziali - Controversia materia lavoro (art. 417-bis c.p.c.).

Territorio e autonomie locali
15 Novembre 2002
Categoria 
15.04.03 Retribuzione di posizione e di risultato
Sintesi/Massima 

Diritto o meno (per dipendente non rivestente qualifica dirigenziale, incaricato svolgere dette funzioni) attribuzione indennità posizione e risultato - Conferimento sensi art. 109, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 (assegnazione funzioni dirigenziali nei comuni privi personale qualifica dirigenziale, a responsabili uffici e servizi) – Controversia materia lavoro (art. 417-bis c.p.c.).

Testo 

Un U.T.G., al fine di assistere un'Amministrazione comunale nella controversia instaurata da un dipendente, ha chiesto il parere di questo Ministero circa gli eventuali possibili margini di trattativa.
Al riguardo, dalla documentazione inviata si evince che il dipendente, non rivestente qualifica dirigenziale, sarebbe stato incaricato a svolgere funzioni dirigenziali.
A seguito di tale incarico, l'interessato reclama il proprio diritto all'attribuzione dell'indennità di posizione e dell'indennità di risultato previste dal vigente C.C.N.L. del comparto dirigenti – indennità negate dall'Amministrazione, la quale con la propria memoria di costituzione del collegio di conciliazione sostiene trattarsi di conferimento ai sensi dell'art. 109 del d. legs. n. 267/2000 (II comma: assegnazione di funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai responsabili degli uffici e dei servizi).
Al riguardo, pur prendendo atto di quanto riferito nella memoria di costituzione del collegio di conciliazione da parte del dirigente del I settore del Comune, al fine di un corretto parere da parte di questa Direzione Centrale occorre conoscere se il dipendente in oggetto sia stato incaricato effettivamente di una posizione organizzativa ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie locali (previo conferimento di tale incarico da parte del dirigente) visto che la normativa citata sopra (art. 109, comma 2 del d. legs. n. 267/2000, già art. 51, comma 3 bis della legge n. 142/90 introdotto dalla legge n. 191/1990), richiamata, peraltro, dall'art. 11, comma 1 del citato CCNL, si applica esclusivamente ai comuni di minori dimensioni demografiche privi di posizioni dirigenziali.
In caso, contrario, ossia qualora sia stata affidata la reggenza provvisoria della funzione dirigenziale prevista nella dotazione organica, in attesa dell'espletamento del relativo concorso o per la sostituzione di altro dipendente assente, dovrebbe, invece applicarsi l'art. 52 del d. legs. n. 165/2001 che al comma 4, per il periodo di effettiva prestazione, stabilisce che il lavoratore ha diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.