Collocamento in aspettativa

Territorio e autonomie locali
14 Novembre 2002
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

Collocamento in aspettativa. Amministratori locali - Lavoratori dipendenti. Possibilità

Testo 

E' stato chiesto se un consigliere, lavoratore dipendente, possa collocarsi in aspettativa e quale sia la disciplina relativa al versamento degli oneri previdenziali.
Si fa presente che l'art. 81 del d.lgs.n.267/2000, stabilisce che gli amministratori locali di cui al precedente articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato. Il predetto consigliere può, pertanto, collocarsi in aspettativa non retribuita.
Si soggiunge, al riguardo, che la normativa in questione non ha introdotto alcuna innovazione circa l'obbligo della copertura contributiva ai fini della valutazione in pensione dei periodi di aspettativa concessa per l'espletamento del mandato elettivo.
Atteso, quindi, che il periodo di aspettativa è considerato, ai sensi dell'art. 81 del decreto legislativo n. 267/2000, come servizio effettivamente prestato, restano pienamente in vigore le norme che disciplinano l'aspettativa ed il relativo trattamento contributivo ai fini pensionistici ed assicurativi in tutti i casi non direttamente previsti dall'art. 86 del predetto decreto legislativo, secondo le modalità dettate dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Tali periodi sono utili ai fini del trattamento pensionistico con copertura figurativa e, quindi, senza alcun versamento dei contributi, sia per la quota iscritto che per quella a carico del datore di lavoro.
In particolare, per i lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettive per i quali l'art. 31 della legge n. 300/70, esteso ai lavoratori pubblici dall'art. 9 della legge n. 169/71, prevede la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita, i periodi caratterizzati dall'aspettativa continueranno ad essere considerati utili ai fini del diritto e delle misure delle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria e degli altri trattamenti sostitutivi ed esonerativi previsti dalla medesima.