Compensi: indennità di funzione
– Modalità di calcolo del limite posto dall’art. 82, comma 2, del d.lgs. 267/2000 all’ammontare mensile percepito dal consigliere comunale e provinciale
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo del limite posto, dall'art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, all'ammontare mensile percepito dal consigliere comunale e provinciale. Tale disposizione stabilisce infatti che detto ammontare non può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista, rispettivamente, per il sindaco e il presidente della provincia, in base al D.M. n. 119 del 4 aprile 2000. In particolare viene chiesto se tale percentuale vada calcolata sull'indennità del sindaco o del presidente della provincia prevista nella tabella A del citato decreto ministeriale con le maggiorazioni di cui all'art. 2, qualora spettanti, 'e non anche con le eventuali maggiorazioni di cui alla tabella D' del medesimo decreto.
Si rappresenta al riguardo che all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 sono stabilite le maggiorazioni che possono essere applicate agli importi dei compensi stabiliti dalla tabella A dai comuni che versino nelle condizioni ivi previste.
Il successivo art. 11 consente, invece, agli organi locali di deliberare l'incremento dei compensi, fissati dal decreto, dei propri componenti entro la percentuale di aumento dell'incidenza delle spese per indennità di funzione e gettoni di presenza sulle spese correnti stanziate in bilancio, stabilita dalla tabella D in base alla classe demografica dell'ente.
I valori percentuali di cui alla tabella D non costituiscono pertanto maggiorazioni dei compensi ma il limite massimo di aumento del rapporto esistente tra la spesa per la remunerazione degli amministratori locali, calcolata in linea teorica applicando quanto previsto dal decreto, e le spese correnti complessive previste nell'anno dall'ente.
Diversamente, le percentuali di cui all'art. 2 indicano l'entità delle maggiorazioni applicabili ai compensi, in presenza delle condizioni e dei criteri ivi previsti, direttamente dal dirigente competente, senza l'adozione di una apposita deliberazione dell'organo in tal senso.
Come rappresentato nella circolare n. 5/2000 di questo Ministero, gli importi stabiliti dalla tabella A, incrementati delle maggiorazioni di cui all'art. 2, fra loro cumulabili, ove spettanti, costituiscono la misura-base del compenso cui fare riferimento per le parametrazioni previste dal decreto. Alla misura base, così calcolata, dell'indennità del sindaco e del presidente della provincia si riferisce, pertanto, l'art. 82, comma 2, quando, nel fissare il limite del percepito mensile del consigliere, dispone di prendere a parametro l'indennità massima prevista dal decreto ministeriale per sindaco o presidente della provincia.
Non rilevano a tal fine le indennità effettivamente corrisposte ai titolari delle cariche di vertice nella misura eventualmente incrementata ai sensi del citato art. 11.