Per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, è previsto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Qualora la residenza anagrafica non corrisponda alla residenza effettiva, è quest'ultima che bisogna tener conto, e la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo anche indipendentemente dalle risultanze anagrafiche.
E' stato posto un quesito da un consigliere comunale e consigliere di comunità montana, che ha chiesto chiarimenti in merito alla problematica relativa al rimborso delle spese di viaggio derivanti dall'uso del mezzo proprio, sostenute per raggiungere la sede comunale, per le riunioni consiliari, nonché la sede della comunità montana, per le riunioni comunitarie. Al riguardo l'art. 84, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede solo per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari, nonché per la presenza necessaria (cioè riconducibile ad oggettive e dimostrabili esigenze connesse allo svolgimento del mandato), presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Il dato testuale della norma richiamata individua nella residenza fuori del capoluogo del comune, quella condizione necessaria per usufruire della rifusione delle spese di viaggio da parte dell'ente presso cui viene espletato il mandato elettorale. Tuttavia, privilegiando l'aspetto della tutela dell'espletamento della carica elettiva e delle comprovate esigenze connesse all'attività del lavoratore dipendente può accedersi alla interpretazione adotta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di residenza dei dipendenti pubblici, la quale ha assimilato il concetto di residenza a quello della residenza di fatto ex art. 43, comma 2, del codice civile, cioè della dimora abituale. Il Consiglio di Stato, infatti ha in più occasioni ritenuto che qualora la residenza anagrafica non corrisponda alla residenza effettiva, quale si desume dall'art. 43 del codice civile è quest'ultima che bisogna tener conto, e la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo anche indipendentemente dalle risultanze anagrafiche. In particolare, in tema di obbligo di residenza previsto per gli impiegati pubblici, il Consiglio di Stato ha più volte ritenuto lo stesso adempiuto ogni qual volta il dipendente abbia stabilito la propria effettiva e permanente dimora nel luogo in cui si trova l'ufficio, essendo ininfluente allo scopo la mancata regolarizzazione anagrafica (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 590/84), la quale assume, piuttosto, rilevanza esclusivamente nei limiti previsti dalla legge 1228/544 e dal D.P.R. 223/89. Nel caso di specie, qualora l'interessato risulti aver fissato la effettiva e permanente dimora in luogo diverso da quello della residenza anagrafica per esigenze connesse alla propria attività di lavoratore dipendente, si ritiene che, agli specifici fini della corresponsione dell'emolumento di cui all'art. 84 del T.U.E.L., l'amministrazione comunale possa applicare il criterio interpretativo seguito dal Consiglio di Stato, dando rilievo alla situazione di fatto. Dalla norma richiamata si evince pertanto che la residenza, fuori del capoluogo del comune, è condizione necessaria per poter usufruire della rifusione delle spese di viaggio da parte dell'ente presso cui viene espletato il mandato elettorale e che l'eventuale sostituzione del termine 'residenza' con il termine 'domicilio' potrebbe attuarsi solo con apposita modifica legislativa. Nel caso di specie, atteso che l'interessato risulta domiciliato da tempo in luogo diverso da quello di residenza per comprovate esigenze connesse alla propria attività di lavoratore dipendente, si ritiene che, ai fini della corresponsione dell'emolumento richiesto, di cui all'art. 84 del T.U., si possa operare una interpretazione estensiva, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'ente.