Indennità di funzione per gli amministratori che svolgono l’attività di medico di base convenzionato con la A.S.L.

Territorio e autonomie locali
21 Ottobre 2002
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

Il rapporto di lavoro che si instaura fra le Aziende sanitarie locali ed i medici di base è un rapporto di natura libero–professionale che non prevede l'istituto dell'aspettativa, né altri istituti ad essa assimilabili, tipici di un rapporto di dipendenza. Attesa la qualifica libero-professionale dell'attività dei medici di base convenzionati, l'indennità va corrisposta nella misura intera.

Testo 

Si fa riferimento ad una richiesta di parere avanzata da un cittadino di un comune con la quale vengono richiesti chiarimenti in ordine alla problematica concernente l'indennità di funzione per gli amministratori che svolgono l'attività di medico di base convenzionato con la A.S.L.. Per la questione di carattere generale, si osserva che sul particolare profilo professionale relativo ai medici di base si è pronunciato il Ministero della Salute, il quale ha evidenziato che il rapporto di lavoro che si instaura fra le Aziende sanitarie locali ed i medici di base è un rapporto di natura libero – professionale attualmente disciplinato dall'accordo collettivo nazionale ex D.P.R. n. 270/2000, che non prevede l'istituto dell'aspettativa, né altri istituti ad essa assimilabili, tipici di un rapporto di dipendenza. Attesa la qualifica libero professionale dell'attività dei medici di base convenzionati, si ritiene che l'indennità vada corrisposta nella misura intera, considerato che la ratio della norma individuata dall'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è quello di differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, ovvero tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che, trovandosi in posizione diversa, non possono avvalersi di tale possibilità, quali i lavoratori autonomi.