Costituzione gruppo consiliare misto. Ammissibilità

Territorio e autonomie locali
9 Ottobre 2002
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

In caso di dissociazione del consigliere dal gruppo di appartenenza, detto consigliere può confluire in un altro gruppo consiliare o in un gruppo misto ma non può autonomamente formare un nuovo gruppo consiliare.

Testo 

È stato chiesto il parere della Direzione Centrale per le Autonomie in merito al quesito posto da un comune in tema di costituzione dei gruppi consiliari. Si è chiesto, in particolare, di conoscere se debba intendersi validamente costituito il nuovo gruppo consiliare denominato 'XXXXX'. Al riguardo va rilevato che l'art. 16 bis del regolamento comunale ha previsto espressamente la possibilità per i consiglieri comunali che non intendano aderire al gruppo consiliare corrispondente alla lista nella quale sono stati eletti, di recedere dal gruppo consiliare di appartenenza ed aderire ad altro gruppo esistente, se quest'ultimo ne accetti l'adesione, oppure costituire un gruppo misto composto da più consiglieri. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al sindaco ed al segretario comunale da parte dei consiglieri interessati. In base a tale normativa, in caso di dissociazione del consigliere dal gruppo di appartenenza, detto consigliere può confluire in un altro gruppo consiliare o in un gruppo misto ma non può autonomamente formare un nuovo gruppo consiliare. Nel caso di specie si ritiene che sia legittima, ai sensi di quanto disposto dall'art.16 bis del regolamento comunale, la costituzione di un gruppo consiliare misto in cui far confluire tutti i consiglieri che abbandonano il gruppo politico originario ed al quale riconoscere le prerogative di tutti gli altri gruppi consiliari.