Permessi e licenze per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli provinciali. Rimborso all’ente datore di lavoro

Territorio e autonomie locali
7 Ottobre 2002
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

All'amministratore spettano i permessi specificatamente previsti per l'intera giornata in cui è convocato il consiglio provinciale, mentre per la partecipazione alle riunioni politiche lo stesso potrà usufruire di permessi non retribuiti, purché tali riunioni siano connesse all'espletamento del mandato amministrativo.

Testo 

E' stato sottoposto un quesito da parte di un segretario generale di una provincia, in ordine alla problematica dei permessi previsti dall'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000. Al riguardo, il comma 1 dell'art. 79 prevede espressamente, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli provinciali il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Il successivo comma 3 prevede, inoltre, per i lavoratori dipendenti facenti parte delle commissioni comunali previste per legge, il diritto di assentarsi dal servizio al fine di partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. In aggiunta alle assenze di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 79, è prevista dal comma 5 delle stesso articolo il diritto di usufruire di ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato. Si ritiene pertanto, che all'amministratore in questione spettino i permessi specificatamente previsti per l'intera giornata in cui è convocato il consiglio provinciale, mentre per la partecipazione alle riunioni politiche lo stesso potrà usufruire dei permessi non retribuiti di cui al comma 5 dell'art. 79, purché tali riunioni siano connesse all'espletamento del mandato amministrativo.