Ente (eletto recentemente) non rispettoso patto stabilità interno - divieto assunzione personale tempo indeterminato, limiti spesa assunzioni tempo determinato - Finanziaria 2002.

Territorio e autonomie locali
3 Ottobre 2002
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità (per ente eletto recentemente, dopo commissariamento, e non rispettoso patto stabilità interno) concedere deroga generale divieto assunzioni (personale tempo indeterminato) e limiti spesa (personale tempo determinato) contenuti art. 19, L. n. 448 del 28.12.2001 - Legittimità o meno computare (ambito spesa personale tempo determinato o convenzione) spese assunzioni collaboratori (tempo determinato) dello staff organo gestione (art. 90, D. Lgs. n. 267, del 18.8.2000).

Testo 

Un'Amministrazione ha fatto presente che, eletta di recente, dopo oltre un anno di commissariamento, si trova ora a dover fronteggiare numerose problematiche, fra cui quella dell'organizzazione burocratica caratterizzata da una forte carenza di personale. Trovandosi, tuttavia, nella condizione di ente che non ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 19 della legge 448/2001 è sottoposta al divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato, nonché al rispetto dei limiti, come previsto dalla medesima norma, per il personale a tempo determinato.
Alla luce delle suddette necessità, è stato chiesto a questo Ministero di voler esaminare la possibilità di concedere una deroga al generale divieto di assunzioni.
L'Ente in questione ha altresì chiesto di conoscere se nell'ambito della spesa relativa al personale a tempo determinato o con convenzione, rientrino o meno le assunzioni a tempo determinato riguardo ai collaboratori chiamati a far parte dello staff dell'organo di gestione, ai sensi dell'art. 90 del d. lgs. 18.8.2000, n. 267.
Al riguardo, preliminarmente si precisa che istituzionalmente non è prevista per le amministrazioni locali la possibilità di richiesta di deroga al divieto di assunzione.
Relativamente al quesito posto in merito alle assunzioni di cui all'art. 90 del d.lgs. 267/2000, si fa presente, come peraltro già chiarito da questo Ministero con la circolare ministeriale del 4.3.2002 n. 1/2002, che le stesse vanno computate nei limiti previsti dalla legge finanziaria, poiché rientranti tra le assunzioni a tempo determinato.
Alla luce di quanto sopra esposto, si è dell'avviso che l'Ente, al fine di poter fare fronte alle immediate esigenze, possa provvedere ad assunzioni mediante stipula di contratti di lavoro temporaneo, nei limiti previsti dall'art. 2 del C.C.N.L. del 14.9.2000, tenuto conto che tali prestazioni non risultano ascrivibili a spese del personale.